Il countdown si chiude: cosa cambia davvero dal 15 settembre
Il 15 settembre 2026 segna la fine del periodo di “doppio binario” che, dal 1° marzo scorso, ha permesso alle imprese iscritte al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) di scegliere, formulario per formulario, se operare in formato cartaceo o digitale. Dal giorno successivo, il FIR cartaceo esce definitivamente di scena per tutti i soggetti iscritti: la trasmissione dei dati al RENTRI diventa obbligatoria e le sanzioni finora sospese tornano pienamente applicabili.
Non è una scadenza minore. Il Decreto Milleproroghe 2026 (L. 26/2026, di conversione del D.L. 200/2025) aveva introdotto la proroga per dare respiro al sistema dopo i disservizi tecnici dei primi giorni di operatività: il 13 febbraio 2026, data del debutto ufficiale del formulario in sola modalità digitale per l'ultimo scaglione di iscritti, il portale RENTRI era andato in crisi per ore, costringendo il Ministero ad attivare modalità operative di emergenza. Da allora la piattaforma ha attraversato una fase di stabilizzazione tecnica, culminata con la chiusura delle “modalità operative di sicurezza” il 14 aprile 2026. I mesi successivi, fino al 15 settembre, sono stati pensati come palestra operativa prima dell'obbligo pieno.
Il presidio raccomandato
Le imprese che finora hanno continuato a operare in cartaceo, anche solo per prudenza organizzativa, dovrebbero utilizzare le settimane residue per completare i test in ambiente reale: emissione, firma (SPID, CIE, CNS o app dedicata), trasmissione e conservazione a norma del FIR digitale, coinvolgendo formalmente trasportatori e destinatari lungo l'intera filiera. È inoltre opportuno verificare, per i mezzi adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi, l'adeguamento ai requisiti di geolocalizzazione, la cui decorrenza è stata anch'essa oggetto di proroga nello stesso provvedimento.
Le istruzioni operative si aggiornano a ridosso della scadenza
A poche settimane dal traguardo, il MASE ha anche aggiornato il “manuale d'uso” del sistema. Con il Decreto Direttoriale n. 210 del 31 luglio 2026, in vigore dal 5 agosto, sono state sostituite le istruzioni per compilare il registro cronologico di carico e scarico e il formulario di identificazione del rifiuto, ferme dal dicembre 2023. I modelli restano gli stessi; cambia il testo delle istruzioni, che ora mette nero su bianco chiarimenti finora sparsi tra le schede informative del portale e distingue punto per punto cosa cambia tra la compilazione su carta e quella digitale.
Alcuni chiarimenti sono utili nell'uso quotidiano.
Nel FIR digitale non è più necessario indicare il numero della registrazione corrispondente sul registro di carico e scarico (il cosiddetto campo “Registro”): un adempimento che restava comunque a carico di chi tiene il registro, ma che il digitale ora rende superfluo riportare sul formulario.
Anche la casella “peso verificato in partenza” resta facoltativa: si può barrarla o meno anche disponendo di una bilancia, senza che questo comporti un errore di compilazione.
Cambia inoltre la gestione di un caso frequente in filiera: se durante il trasporto è necessario cambiare l'impianto di destinazione, con il FIR cartaceo il trasportatore compilava un apposito campo sul documento originario; con il FIR digitale, invece, si emette un nuovo formulario, indicando nelle annotazioni il numero di quello sostituito. Allo stesso modo, per i trasbordi di carico su un altro mezzo e per le soste tecniche durante il tragitto, il digitale gestisce direttamente più eventi collegati alla stessa registrazione, senza dover ricorrere al campo annotazioni come accadeva sulla carta.
In parallelo, dal 5 agosto 2026 l'app RENTRI FIR Digitale ha alzato i requisiti minimi dei dispositivi supportati (Android 10 o iOS 16 come versioni minime).
Il presidio raccomandato
Conviene aggiornare senza indugio le procedure interne e i materiali di formazione del personale alla revisione di luglio 2026, sostituendo ogni riferimento alle istruzioni del 2023, e verificare che i dispositivi mobili in dotazione ad autisti e operatori soddisfino i nuovi requisiti minimi dell'app, così da non scoprire un'incompatibilità proprio nei giorni a ridosso del 15 settembre.
Il sistema sanzionatorio che torna pienamente operativo
Dal 15 settembre tornano applicabili, senza più la sospensione prevista dal comma 10-bis dell'art. 258 del D.Lgs. 152/2006, le sanzioni per due violazioni specifiche del RENTRI: la mancata o irregolare iscrizione al registro e la mancata o incompleta trasmissione dei dati dei formulari. Gli importi cambiano a seconda che il rifiuto sia pericoloso o meno: da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi, da 1.000 a 3.000 euro per quelli pericolosi. Chi si iscrive in ritardo ma entro 60 giorni dalla scadenza prevista paga solo un terzo di questa sanzione: una tolleranza da tenere presente per chi si accorge in ritardo di dover completare l'iscrizione.
Queste sanzioni si sommano – senza sostituirle – a quelle già in vigore da tempo su formulari e registri di carico e scarico: il trasporto senza FIR o con dati incompleti costa da 1.600 a 10.000 euro, e se il rifiuto trasportato senza formulario è pericoloso la violazione può diventare reato, punito con la reclusione da uno a tre anni. Per i semplici errori di forma, quando i dati corretti si possono comunque ricostruire da altre scritture contabili dell'azienda, la sanzione scende a un intervallo tra 260 e 1.550 euro. Sul registro di carico e scarico, ormai digitale per tutti, la tenuta omessa o incompleta costa da 4.000 a 20.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 10.000 a 30.000 euro per quelli pericolosi, con importi più bassi per le imprese sotto i 15 dipendenti. Nei casi più gravi legati a rifiuti pericolosi possono aggiungersi sanzioni accessorie, come la sospensione dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali o della patente di guida.
Il presidio raccomandato
Conviene individuare, all'interno dell'organizzazione, un referente per ciascun adempimento RENTRI (iscrizione, trasmissione dati, tenuta dei registri), che controlli periodicamente lo stato di trasmissione dei formulari e segnali subito eventuali anomalie o mancate conferme dalla piattaforma. Sapere sempre chi ha emesso, chi ha firmato e quando è stato trasmesso ogni documento è la prima difesa in caso di controllo.
Come si pagano le sanzioni RENTRI
Un aspetto pratico, spesso trascurato fino a quando non serve davvero: come si paga una sanzione RENTRI una volta ricevuta. Dal 15 aprile 2026 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha attivato un capitolo di bilancio dedicato (Capo/capitolo/articolo 0/2592/40) proprio per le sanzioni legate a mancata iscrizione o trasmissione dati incompleta.
Il pagamento va fatto con bonifico bancario, sull'IBAN IT85Y0100003245BE00000004IS, intestato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Nella causale va riportata per intero la dicitura “Sanzione per la violazione di cui all'articolo 258, comma 10 del D.lgs. n. 152 del 2006, di cui al provvedimento n. ____”, inserendo il numero del provvedimento sanzionatorio ricevuto. Non è un dettaglio formale: senza quel numero, l'amministrazione fa più fatica ad abbinare il pagamento alla violazione, e questo può generare solleciti anche quando si è già pagato regolarmente.
Il presidio raccomandato
Conviene conservare, insieme alla ricevuta del bonifico, una copia del provvedimento sanzionatorio e una breve nota interna con data, importo e causale usata: in questo modo il pagamento resta dimostrabile anche a distanza di tempo. Le imprese con più iscrizioni RENTRI o più stabilimenti fanno bene a raccogliere questa documentazione in un unico archivio, per evitare sia di pagare due volte la stessa sanzione sia di lasciarne indietro qualcuna per un collegamento mancato tra provvedimento e versamento.
In sintesi
Il 15 settembre 2026 non è solo il giorno in cui il cartaceo lascia il posto al digitale: è il momento in cui il sistema RENTRI comincia davvero a far valere le sue sanzioni, sulla base di istruzioni appena aggiornate e di regole che si intrecciano con obblighi già noti del Testo Unico Ambientale. Le imprese che arrivano a questa data con procedure testate sulle istruzioni più recenti, responsabilità interne chiare e la modalità di pagamento delle eventuali sanzioni già capita, trasformano un adempimento che potrebbe diventare un problema in una normale routine di compliance.
Riferimenti normativi
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), artt. 188-bis, 189, 190, 193 e 258
D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del RENTRI)
D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26 (Decreto Milleproroghe 2026)
Decreto Direttoriale n. 210 del 31 luglio 2026 e relativi Allegati 1 e 2 (istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico e del FIR, rev. luglio 2026)
Decreto Direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023 (istruzioni di compilazione sostituite dal D.D. 210/2026)
Decreto Direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 (modalità operative di sottoscrizione elettronica del FIR digitale)
Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026 (modalità operative in caso di indisponibilità dei servizi RENTRI)
Avviso RENTRI del 15 aprile 2026 (istituzione del capitolo di bilancio e modalità di pagamento delle sanzioni ex art. 258, comma 10, D.Lgs. 152/2006)
