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Aggiornamenti normativi

Il magazzino che diventa un problema legale: cosa fare degli imballaggi che il PPWR rende invendibili

Le nuove scadenze del Regolamento (UE) 2025/40 impongono alle imprese di verificare la conformità degli imballaggi in stock, pianificare gli approvvigionamenti e gestire tempestivamente i materiali che non potranno più essere immessi sul mercato.

di
Olivia Bosaz, Bosaz | Studio Legale
23 luglio 2026

Molte imprese tengono in magazzino scorte di imballaggi vuoti, ordinati con mesi di anticipo per garantire continuità produttiva: scatole, film, vaschette, etichette, materiali di riempimento. Il Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR) cambia le regole del gioco proprio su questo punto. Non conta quando l'imballaggio è stato fabbricato o acquistato, ma il momento in cui viene immesso sul mercato. Il risultato è che uno stock perfettamente regolare al momento dell'ordine può diventare un imballaggio che non può più essere usato per confezionare e vendere un prodotto. Per le imprese significa dover gestire un problema nuovo: cosa fare materialmente di ciò che non si può più immettere sul mercato.

Il caso più netto: i PFAS, senza via di scampo

Dal 12 agosto 2026 non possono essere immessi sul mercato imballaggi a contatto con alimenti che contengano PFAS oltre le soglie fissate dall'articolo 5, paragrafo 5: 25 ppb per singola sostanza, 250 ppb per la somma delle sostanze misurate, 50 ppm per il fluoro totale. Il punto decisivo è che il Regolamento PPWR non prevede alcun periodo di esaurimento scorte per questa restrizione: le scorte già stoccate, se immesse sul mercato dopo il 12 agosto 2026, devono rispettare i limiti, indipendentemente da quando sono state prodotte o acquistate. Chi ha ordinato vaschette o pellicole per alimenti mesi prima, senza sapere se contenessero PFAS, si trova quindi davanti a una scelta netta: verificare la composizione tramite i propri fornitori, obbligo previsto dall'articolo 16, oppure considerare quello stock come materiale da avviare a una destinazione diversa dalla vendita.

I formati vietati dal 2030: un fronte più ampio

Dal 1° gennaio 2030 scatta il divieto, previsto dall'articolo 25 e dall'allegato V, di immettere sul mercato imballaggi in plastica monouso in formati specifici: gli imballaggi multipli da punto vendita, come film estensibili e termoretraibili, quelli per frutta e verdura fresca sotto 1,5 kg, gli imballaggi monouso per alimenti e bevande consumati nei locali HORECA, quelli per porzioni individuali di condimenti e zucchero nella ristorazione, gli imballaggi monouso per cosmetici e prodotti da bagno nel settore ricettivo, e le borse di plastica ultraleggere. Il divieto si applica anche agli imballaggi compositi con almeno il 5% di plastica, non solo a quelli interamente in plastica. Per chi produce o distribuisce in questi settori, la data non è lontana come sembra: i cicli di approvvigionamento e le scorte di sicurezza vanno pianificati con largo anticipo, e uno stock accumulato nel 2029 rischia di restare inutilizzabile dal 2030.

Non tutte le scadenze sono uguali: le eccezioni che contano

A differenza del caso PFAS, il PPWR prevede in altri ambiti clausole di salvaguardia per lo stock esistente. Gli imballaggi riutilizzabili già in circolazione all'11 febbraio 2025 possono restare sul mercato senza doversi adeguare ai nuovi requisiti di riutilizzabilità, secondo l'articolo 15, paragrafo 9, e l'articolo 71. Allo stesso modo, finché l'atto delegato sui criteri di progettazione per il riciclo non sarà in vigore, atteso entro il 1° gennaio 2028, gli imballaggi già immessi sul mercato prima della sua applicazione potranno restare in circolazione senza essere ritirati. La logica di fondo resta identica, il momento dell'immissione sul mercato è decisivo, ma l'esistenza o meno di un periodo transitorio dipende dalla singola disposizione. Per questo ogni categoria di imballaggio in stock andrebbe verificata singolarmente, prima di assumere che valgano automaticamente le stesse regole di favore previste altrove nel Regolamento.

Da imballaggio a rifiuto: il passaggio che le imprese devono gestire

Quando uno stock di imballaggi non può più essere legalmente immesso sul mercato, restano poche strade praticabili: la restituzione al fornitore, se contrattualmente prevista; la vendita verso mercati extra UE dove la restrizione non si applica, con le verifiche di conformità locale che questo comporta; oppure l'avvio a gestione come rifiuto, quando l'impresa si trova di fatto nella condizione di doversene disfare. Quest'ultima ipotesi comporta una corretta qualificazione giuridica del materiale, che smette di essere un prodotto e diventa rifiuto ai sensi della Direttiva 2008/98/CE, l'attribuzione del codice EER corretto, l'eventuale classificazione come rifiuto pericoloso per gli imballaggi con PFAS oltre soglia e la tracciabilità documentale di ogni passaggio, dalla presa in carico fino allo smaltimento o al recupero.

Cosa conviene fare adesso

Prima di arrivare al punto in cui lo stock diventa un problema urgente, conviene mappare per tempo le scadenze che riguardano ogni categoria di imballaggio in magazzino, distinguendo quelle prive di un periodo transitorio, come i PFAS, da quelle che invece lo prevedono. Per gli imballaggi a contatto con alimenti è utile richiedere ai fornitori, già oggi, la documentazione sulla composizione prevista dall'articolo 16, in modo da sapere con certezza quale parte dello stock rischia di restare bloccata a partire dal 12 agosto 2026. Per i formati elencati nell'allegato V, il consiglio è di calibrare gli ordini in vista del 2030 evitando scorte sovradimensionate negli ultimi mesi utili.

Dove lo stock risulta comunque a rischio, è preferibile individuare per tempo un partner in grado di gestirne la classificazione e la destinazione finale, piuttosto che affrontare la questione a ridosso della scadenza.

Perché riguarda anche chi gestisce i rifiuti

Il PPWR non parla direttamente di gestori dei rifiuti, ma li chiama in causa nel momento in cui uno stock aziendale smette di essere un prodotto vendibile. Le imprese che devono smaltire imballaggi non più conformi hanno bisogno di un interlocutore capace di classificare correttamente il materiale, verificare la presenza di sostanze problematiche, documentare ogni fase e, dove possibile, indirizzare il flusso verso il recupero anziché lo smaltimento puro, in coerenza con la gerarchia dei rifiuti richiamata dallo stesso PPWR. Per chi gestisce rifiuti industriali, questo significa poter offrire ai propri clienti un servizio che va oltre la semplice raccolta, un vero e proprio presidio di compliance sul destino di uno stock che il mercato non può più assorbire, mentre le scadenze del 2026 e del 2030 si avvicinano più in fretta di quanto le scorte di magazzino riescano a esaurirsi.

Riferimenti normativi

— Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio (PPWR), articoli 3, 5, 15, 16, 25, 71 e allegato V

— Direttiva 2008/98/CE (Direttiva Quadro Rifiuti), articoli 3 e 4 (gerarchia dei rifiuti)

— Direttiva (UE) 2019/904 (SUPD), articoli 3 e 4

— Regolamento (CE) n. 1935/2004, materiali e oggetti a contatto con alimenti

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