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Aggiornamenti normativi

Reati ambientali: cosa cambia con il D.Lgs. 81/2026?

Scopri le principali novità introdotte dal D.Lgs. 81/2026 in materia di tutela penale dell'ambiente.

di
Redazione TuttoAmbiente
03 agosto 2026

Dal 2 giugno 2026 è in vigore il D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81, con il quale l’Italia ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, nata dalla constatazione che i sistemi sanzionatori degli Stati membri non si sono dimostrati pienamente efficaci, proporzionati e dissuasivi.

In questa prospettiva, il D.Lgs. 81/2026 interviene contemporaneamente sul piano repressivo, preventivo e organizzativo: introduce nuove fattispecie incriminatrici, modifica alcuni reati esistenti, amplia il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 e prevede nuovi strumenti di coordinamento tra le autorità.

Le nuove fattispecie incriminatrici

Sul piano strettamente repressivo, il D.Lgs. 81/2026 introduce anzitutto nuove fattispecie penali relative alla commercializzazione di prodotti inquinanti, alle sostanze che riducono lo strato di ozono e ai gas fluorurati a effetto serra.

La novità di maggiore rilievo è rappresentata dall’introduzione dell’articolo 452-bis.1 del codice penale, rubricato “Commercio di prodotti inquinanti”. La disposizione punisce chiunque, abusivamente, immetta sul mercato o metta comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, attraverso scarichi, emissioni o immissioni di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell’aria, del suolo, del sottosuolo, di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, della flora o della fauna.

Sono inoltre previsti specifici aumenti di pena quando dal fatto deriva un pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone oppure un pericolo rilevante per le matrici ambientali. Ulteriori aggravamenti operano quando l’inquinamento interessa aree naturali protette, beni sottoposti a vincolo, specie protette o ecosistemi di dimensioni notevoli o caratterizzati da effetti durevoli.

Accanto a tale delitto, gli articoli 4 e 5 introducono fattispecie autonome in materia di sostanze ozono-lesive e gas fluorurati a effetto serra. Per le sostanze che riducono lo strato di ozono sono punite la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione, l’uso e il rilascio abusivi, anche quando riguardano prodotti o apparecchiature che le contengono o il cui funzionamento ne dipende. La pena è la reclusione da due a cinque anni e la multa da 10.000 a 80.000 euro.

Quanto ai gas fluorurati a effetto serra, il trattamento sanzionatorio varia in funzione della condotta. La produzione, l’importazione o l’esportazione abusiva dei gas, nonché dei prodotti e delle apparecchiature che li contengono o ne dipendono, sono punite con l’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da 10.000 a 150.000 euro. Per l’immissione sul mercato, l’uso o il rilascio abusivo sono invece previsti l’arresto da due a sei mesi o l’ammenda da 1.000 a 50.000 euro.

Le aggravanti e la nozione di abusività

Il rafforzamento dell’apparato sanzionatorio prosegue con l’introduzione del nuovo articolo 452-sexiesdecies del codice penale, che prevede due aggravanti generali applicabili ai delitti ambientali.

In particolar modo, è previsto che la pena venga aumentata quando dal reato derivi un profitto di rilevante entità oppure quando la condotta venga realizzata mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi.

A ciò si collega la nuova definizione normativa del termine “abusivamente”, ricorrente in numerose fattispecie ambientali. La condotta è abusiva non soltanto quando viene svolta in assenza di autorizzazione, ma anche quando viola la normativa ambientale europea, le disposizioni nazionali di attuazione o le pertinenti prescrizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Sono inoltre abusive le attività esercitate sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente, con violenza o minaccia oppure mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione.

Gli effetti sulla responsabilità degli enti

Le modifiche apportate al diritto penale sostanziale si riflettono direttamente anche sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Il D.Lgs. 81/2026 interviene infatti sull’articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, inserendo il commercio di prodotti inquinanti tra i reati presupposto. Sono inoltre previste specifiche sanzioni per i reati relativi alle sostanze ozono-lesive e ai gas fluorurati a effetto serra, nonché aumenti delle sanzioni in presenza di determinate aggravanti.

Per le imprese emerge quindi la necessità di verificare l’adeguatezza dei modelli organizzativi, aggiornare la mappatura dei rischi ambientali e rafforzare i protocolli relativi alla conformità dei prodotti, alla gestione delle sostanze regolamentate, ai controlli autorizzativi e alla corretta formazione della documentazione.

Le modifiche in materia di rifiuti

Sul piano settoriale, il decreto modifica anche l’articolo 256, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, relativo all’inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, nelle iscrizioni e nelle comunicazioni in materia di gestione dei rifiuti.

Per le violazioni riguardanti rifiuti non pericolosi sono previsti l’arresto da due a sei mesi o l’ammenda da 2.000 a 18.000 euro. Quando i fatti riguardano rifiuti pericolosi, si applica invece la reclusione da sei mesi a tre anni.

La modifica supera l’incertezza derivante dalla precedente formulazione, che non disciplinava chiaramente le violazioni relative ai rifiuti pericolosi. Rimangono tuttavia dubbi sulla proporzionalità del sistema, poiché l’inosservanza di una prescrizione autorizzativa potrebbe, in alcuni casi, essere punita più severamente rispetto allo svolgimento dell’attività in assenza di autorizzazione.

Coordinamento e strategia nazionale

Il rafforzamento della tutela penale è infine accompagnato da misure di carattere organizzativo. Il decreto istituisce presso la Procura generale della Corte di cassazione il Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale, finalizzato a favorire la cooperazione tra le autorità giudiziarie e la diffusione di prassi investigative omogenee.

Entro il 21 maggio 2027 il Governo dovrà inoltre approvare una Strategia nazionale che individui obiettivi, priorità, competenze, risorse e strumenti di cooperazione tra le autorità coinvolte.

Il D.Lgs. 81/2026 rappresenta dunque un significativo rafforzamento della tutela penale dell’ambiente. La sua effettiva incidenza dipenderà però dalla concreta applicazione delle nuove fattispecie, dall’aggiornamento dei sistemi di controllo aziendali e dalla disponibilità di adeguate risorse investigative, tecniche e organizzative.

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