RENTRI non sostituisce il Registro Cronologico: chiarimenti normativi
Il registro cronologico di carico e scarico costituisce uno dei principali strumenti di tracciabilità dei rifiuti previsti dal D.L.vo 152/2006. Attraverso di esso il legislatore ha inteso assicurare la ricostruzione cronologica dell'intera gestione dei rifiuti, dalla loro produzione fino al recupero o allo smaltimento finale, consentendo alle autorità competenti di verificare la corretta movimentazione dei flussi e di prevenire fenomeni di gestione illecita. Il registro assume, pertanto, una funzione ben più ampia rispetto a quella di mero adempimento amministrativo, rappresentando uno degli strumenti fondamentali per garantire i principi di tracciabilità, responsabilità e trasparenza che caratterizzano la disciplina nazionale in materia di rifiuti.
Anche l'introduzione del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), disciplinato dall'art. 188-bis del D.L.vo 152/2006 e attuato con il D.M. 4 aprile 2023, n. 59, non modifica tale funzione essenziale. Il nuovo sistema interviene infatti sulle modalità di gestione e trasmissione delle informazioni, senza sostituire il registro cronologico previsto dall'art. 190 del D.L.vo 152/2006, che continua a rappresentare il documento cardine della tracciabilità dei rifiuti unitamente al formulario.
I soggetti obbligati alla tenuta del registro cronologico ex art. 190
L'art. 190 individua puntualmente i soggetti obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico. L'obbligo riguarda chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento, nonché i consorzi e i sistemi riconosciuti istituiti per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti.
Sono altresì tenuti alla compilazione del registro le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, nonché le imprese e gli enti con più di dieci dipendenti produttori iniziali dei rifiuti non pericolosi individuati dall'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.L.vo 152/2006, vale a dire i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e quelli prodotti dalle attività di recupero e smaltimento, dalla potabilizzazione e dal trattamento delle acque, dalla depurazione delle acque reflue, nonché dall'abbattimento dei fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
Rimane invece pienamente vigente la disciplina prevista dall'art. 190 in materia di esoneri dall'obbligo di tenuta del registro e delle modalità alternative di assolvimento dell'adempimento, che continuano ad applicarsi anche dopo l'introduzione del RENTRI. Il legislatore ha infatti scelto di preservare il sistema delle deroghe già esistente, evitando di estendere indiscriminatamente gli obblighi documentali a tutti gli operatori del settore.
L'avvio del RENTRI non determina, pertanto, il superamento del registro cronologico, bensì la sua evoluzione in chiave digitale.
Il nuovo registro cronologico: struttura, requisiti e modalità di invio
Un'importante conseguenza dell'iscrizione al RENTRI riguarda inoltre la trasmissione dei dati contenuti nel registro cronologico. I soggetti obbligati alla tenuta del registro in formato digitale devono infatti inviare periodicamente al RENTRI le informazioni annotate, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal D.M. n. 59/2023. La trasmissione deve avvenire con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le registrazioni, mentre non è dovuta qualora nel periodo di riferimento non siano intervenute nuove annotazioni.
Sul piano operativo, una delle principali innovazioni introdotte dal D.M. n. 59/2023 riguarda proprio il nuovo modello di registro cronologico di carico e scarico, allegato al decreto ministeriale. Rispetto al modello disciplinato dal D.M. 1° aprile 1998, n. 148, il nuovo registro risulta significativamente più articolato e ricco di informazioni.
Tra le novità più rilevanti si segnalano l'introduzione delle causali dei movimenti di carico e scarico, il riquadro dedicato alla gestione delle rettifiche, la rilevazione dello stoccaggio istantaneo e la sezione relativa all'esito del conferimento, nella quale deve essere riportato il peso verificato presso l'impianto di destinazione. Si tratta di informazioni che mirano ad aumentare il livello di dettaglio della tracciabilità, ma che, al tempo stesso, determinano un inevitabile incremento della complessità compilativa.
Permangono, inoltre, alcune criticità evidenziate sin dalle prime fasi di sperimentazione del nuovo sistema. In particolare, il nuovo modello richiede frequentemente l'inserimento di informazioni già presenti nel formulario di identificazione del rifiuto, con conseguente duplicazione dei dati e aggravio degli adempimenti. Analogamente, la permanenza della sezione dedicata alla "provenienza del rifiuto" appare di dubbia utilità nei casi in cui la movimentazione sia già integralmente documentata mediante formulario.
Sotto il profilo informatico, il regolamento impone tuttavia requisiti che rafforzano sensibilmente l'affidabilità del sistema documentale. Le registrazioni devono essere progressive e immodificabili, ogni rettifica deve essere storicizzata con l'identificazione dell'utente, della data e dell'ora della modifica, mentre gli organi di controllo devono poter consultare il registro mediante gli strumenti informatici messi a disposizione dall'operatore. Si tratta di garanzie che rafforzano l'integrità del dato e la sua opponibilità nei confronti dell'amministrazione.
Conclusioni
L'evoluzione del registro cronologico si inserisce, dunque, nel più ampio processo di digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti perseguito dal legislatore. La piena operatività del RENTRI costituisce certamente un passaggio destinato a modernizzare il sistema nazionale, incrementando l'efficienza dei controlli e la qualità delle informazioni disponibili. Tuttavia, la transizione richiede un significativo adeguamento organizzativo da parte delle imprese e degli enti coinvolti, chiamati ad aggiornare procedure interne, software gestionali e modalità operative.
