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Aggiornamenti normativi

TARI e TARIC in Toscana

Guida chiara a TARI e TARIC in Toscana: differenze, calcolo, riduzioni e impatti per le imprese.

di
Olivia Bosaz, Bosaz | Studio Legale
8 Maggio 2026

MAPPATURA TARI -TARIC PER COMUNE — Province di Pistoia, Prato, Lucca, Firenze e Pisa

La Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall'art. 1, commi 639–705, della L. n. 147/2013, è il tributo comunale destinato alla copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. L'obbligazione nasce dalla legge al verificarsi del presupposto impositivo, ovvero il possesso o la detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti, indipendentemente dall'uso effettivo del servizio. Il soggetto passivo è tenuto al pagamento per il solo fatto di occupare l'immobile, anche in assenza di qualsiasi conferimento.

In Toscana la gestione è organizzata su base di Ambito Territoriale Ottimale (ATO) ai sensi della L.R. n. 69/2011. Le cinque province oggetto della nostra successiva mappatura ricadono in due ATO distinti: ATO Toscana Centro (Firenze, Prato e Pistoia, gestore Alia Servizi Ambientali S.p.A.) e ATO Toscana Costa (Pisa e Lucca, gestore RetiAmbiente S.p.A.). Questa bipartizione determina non solo differenze tariffarie, ma - come si vedrà – anche una differenza di natura giuridica del prelievo, con conseguenze operative rilevanti per le imprese che gestiscono più sedi su più province diverse.

Per le utenze non domestiche il dato più critico non è il livello assoluto delle tariffe, pur significativo (con Pisa seconda in Italia e Pistoia terza), ma la percentuale di riparto del costo totale tra utenze domestiche e non domestiche, deliberata annualmente da ciascun Consiglio Comunale entro i range fissati da ARERA. A Firenze il 65% del costo complessivo del servizio è imputato alle utenze non domestiche: una scelta che pesa in modo strutturale sulle imprese insediate nel capoluogo metropolitano e che riflette la composizione della produzione di rifiuti in una città ad alto traffico turistico.

Struttura della tariffa per le utenze non domestiche

La tariffa si compone di quota fissa, determinata su superficie calpestabile e categoria di attività applicando i coefficienti Kc del D.P.R. n. 158/1999, dovuta indipendentemente dai conferimenti effettivi  e quota variabile, parametrata ai coefficienti medi di produzione rifiuti per ciascuna delle 30 categorie di utenza non domestica previste dalla normativa, dai musei agli stabilimenti industriali.

L'assegnazione alla categoria corretta è operazione di primaria rilevanza: un'errata classificazione espone a recuperi d'imposta retroattivi fino ai cinque anni non prescritti.

La superficie imponibile è quella calpestabile dei locali in cui si esercita l'attività e ne sono escluse (con esclusione che riduce direttamente la base della quota fissa) le aree in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili, a condizione che il contribuente dimostri positivamente tale destinazione e lo smaltimento autonomo con operatore autorizzato.

L'onere probatorio è a carico dell'impresa e richiede planimetria delle aree, contratto con l'operatore autorizzato e documentazione di tracciabilità. Per le imprese manifatturiere questa esclusione è uno dei principali strumenti di ottimizzazione legale del carico, spesso non attivata semplicemente per mancata dichiarazione nei termini.

Va tuttavia tenuto distinto il piano dell’esclusione dalla base imponibile da quello, logicamente precedente, della non applicabilità della TARI per difetto del presupposto impositivo. Il presupposto impositivo della TARI, come definito dall’art. 1, comma 641, della L. n. 147/2013, richiede il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte “suscettibili di produrre rifiuti urbani”.

Questa espressione non va interpretata come una presunzione assoluta: vi sono situazioni in cui l’immobile o l’area, per le sue caratteristiche oggettive o per la destinazione d’uso concreta, non produce rifiuti urbani assimilabili e in quei casi il presupposto non si concretizza. La diretta conseguenza è, dunque, che la TARI non è dovuta non per effetto di un’esclusione o di una riduzione, ma per assenza del fatto concreto che genera l’obbligazione tributaria (ovvero l produzione di rifiuti urbani)

I casi tipici sono le aree scoperte che per loro natura non possono ospitare rifiuti urbani (parcheggi scoperti non recintati, piazzali di manovra, aree verdi non operative) e i locali oggettivamente inutilizzabili, privi di qualsiasi allacciamento e in stato di abbandono accertato. Più frequente nella prassi industriale è però il caso dei capannoni o delle aree di processo in cui si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili agli urbani: in queste superfici il presupposto non si verifica e la superficie non dovrebbe essere assoggettata alla tariffa, nemmeno in quota parte.

La confusione nasce dal fatto che molti regolamenti comunali trattano questa situazione come una “riduzione” o un’“esclusione” da richiedere con dichiarazione, il che è impreciso sul piano giuridico, poiché dove il presupposto non esiste non vi è nulla da ridurre, ma in ogni caso la dimostrazione deve essere data dal soggetto interessato.

Il risultato pratico è che numerose imprese pagano la TARI su superfici per le quali non è giuridicamente dovuta, semplicemente perché non hanno mai contestato la qualificazione operata d’ufficio dal Comune. La contestazione può avvenire in qualsiasi momento entro i termini di decadenza, con istanza di rimborso per i periodi già pagati (cinque anni dall’indebito) e dichiarazione di variazione per i periodi futuri.

La distinzione che cambia tutto: TARI tributaria e TARIC corrispettiva

Questa è il tema strutturale più rilevante per le imprese dell'ATO Toscana Centro.

La TARI è un tributo che segue la disciplina tributaria, pagamento con F24 (codice 3944) e il contenzioso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria. La TARIC è invece; un corrispettivo privatistico, previsto dall'art. 1, comma 668, della L. 147/2013, adottabile dai comuni che abbiano attivato sistemi di misurazione puntuale dei conferimenti. Il pagamento avviene su bolletta emessa dal gestore tramite PagoPA (nessun F24, nessun codice tributo, nessuna scadenza comunale unica) e il contenzioso segue il diritto civile, con rimborsi soggetti ai tempi della Carta della Qualità (60 giorni lavorativi per risposta motivata, 120 per rimborso, ai sensi della delibera ARERA n. 15/2022).

Il meccanismo tecnico della TARIC, nel sistema Alia, che si fonda sul TAG RFID, per le utenze non domestiche è più articolato di quello per uso domestico: i contenitori sono dimensionati per tipologia di attività, le frequenze di raccolta variano e soprattutto le imprese che producono rifiuti speciali gestiti autonomamente non li conferiscono al sistema e quindi non vengono conteggiati dal tag RFDI.

  • il TAG misura i conferimenti effettivi al servizio pubblico — se non conferisci, non paghi quella quota;
  • l'avvio autonomo al recupero ex L. 193/2024 è un istituto giuridico che riconosce formalmente l'uscita dal servizio pubblico per specifiche frazioni, con riduzione proporzionale della quota variabile anche quando il sistema di misurazione non è in grado di rilevare automaticamente l'assenza di quel conferimento.

Nella TARIC il risparmio sulla quota variabile per i rifiuti speciali gestiti autonomamente avviene in modo automatico: quei rifiuti non entrano nel circuito di raccolta pubblica, il TAG non registra alcun conferimento per quelle frazioni e la quota variabile si riduce di conseguenza senza bisogno di dichiarazioni specifiche.

La L. 193/2024 diventa rilevante anche nella TARIC in un caso preciso: quando il contratto con il gestore prevede una quota variabile minima garantita, dovuta indipendentemente dal numero di conferimenti effettivi. In quella precisa ipotesi (che va verificata nel singolo regolamento comunale e nelle condizioni contrattuali di Alia) la norma consente all'impresa di richiedere formalmente la riduzione proporzionale di quella componente minima, in ragione dei rifiuti avviati autonomamente al recupero, con lo stesso meccanismo che opera nella TARI tributaria.

Dal 1° gennaio 2025 Alia ha attivato la TARIC in 23 comuni dell'ATO Toscana Centro; dal 1° gennaio 2026 altri 7 si sono aggiunti. L'elenco dettagliato è riportato nell'allegato separato a questo articolo. Per le imprese con sedi in più comuni, la coesistenza dei due regimi comporta referenti diversi, scadenze non allineate e procedure di dichiarazione, riduzione e contestazione radicalmente distinte. Costruire e aggiornare un censimento per posizione, con indicazione del regime applicabile, del gestore e del calendario degli adempimenti, è uno strumento di governance fiscale indispensabile per i gruppi con significativa presenza territoriale in Toscana.

Riduzioni e agevolazioni: cosa spetta e come ottenerlo

Le principali leve di riduzione del carico per le utenze non domestiche sono tutte subordinate a dichiarazione tempestiva nei termini regolamentari — poiché l'omessa dichiarazione non produce effetti retroattivi automatici:

  • Esclusione aree rifiuti speciali: riduce la base imponibile della quota fissa per le superfici produttive dove si generano prevalentemente rifiuti speciali non assimilabili con smaltimento autonomo documentato.
  • Uso stagionale (–30% obbligatorio): per attività a utilizzo discontinuo o stagionale risultante da licenza o atto amministrativo. Rilevante per stabilimenti balneari, strutture ricettive ecc.
  • Avvio autonomo al recupero e scelta annuale del gestore (fino a –50% sulla quota variabile, fino ad azzeramento per uscita totale): le utenze non domestiche possono gestire autonomamente una o più frazioni di rifiuti urbani assimilabili  (carta, cartone, imballaggi plastici, vetro) affidandole a un operatore privato autorizzato che le avvia al recupero, sottraendole al circuito pubblico. La L. n. 193/2024 ha reso questa possibilità strutturale e ne ha fissato la procedura: entro il 30 giugno di ogni anno l'impresa deve comunicare formalmente al Comune o al gestore nel caso di TARIC, la scelta di uscire dal servizio pubblico per l'anno successivo, indicando le frazioni interessate e l'operatore privato con cui intende operare. Si tratta di una scelta preventiva e vincolante: chi non comunica entro quella data resta nel servizio pubblico per tutto l'anno seguente e paga la quota variabile per intero, senza possibilità di recupero a consuntivo. L'uscita può essere parziale (per una sola frazione merceologica) o totale. L'effetto sulla tariffa è proporzionale alle frazioni uscite: nella TARI richiede dichiarazione specifica con attestazione dell'operatore entro il 31 gennaio dell'anno successivo; nella TARIC i rifiuti non conferiti al sistema non vengono conteggiati dal TAG automaticamente, ma la comunicazione preventiva del 30 giugno rimane necessaria per formalizzare l'uscita e ottenere la riduzione sulle eventuali componenti variabili minime garantite contrattualmente.
  • Riduzioni facoltative comunali: tra le più significative nel territorio toscano, la riduzione del 40% per le utenze non domestiche nelle zone montane e collinari a Pistoia (Del. CC n. 19/2025) e l'agevolazione per nuove attività in locali sfitti da almeno 24 mesi a Montecatini Terme, con abbattimento del 50% nel primo anno (Del. CC n. 91/2025).

Trattamento fiscale e contabile

La TARI è deducibile ai fini IRES/IRPEF come costo inerente all'attività d'impresa (artt. 109 e 112 TUIR), per competenza nell'esercizio di riferimento indipendentemente dalla data di pagamento. Non è soggetta a IVA e in bilancio va classificata alla voce B.14 (oneri diversi di gestione).

La TARIC, in quanto corrispettivo per prestazione di servizi, è analogamente deducibile per competenza, in linea di principio soggetta a IVA, con esenzione frequentemente applicata ex art. 10, n. 27-quinquies, DPR 633/72, da verificare caso per caso e classificabile alla voce B.7 (servizi).

La distinzione non è meramente formale, perché incide sulla rappresentazione del costo nella nota integrativa e sulla confrontabilità dei bilanci per le imprese che nel corso dell'esercizio transitano da un regime all'altro.

Per le imprese della Città Metropolitana di Firenze si aggiunge il TEFA (Tributo per l'Esercizio delle Funzioni ambientali), pari al 5% della TARI, con codici tributo distinti e - nella TARIC - evidenza separata nella bollettazione del gestore. Per le holding e i gruppi con localizzazione multi-comune, l'assenza di qualsiasi meccanismo di consolidamento fiscale specifico per questo prelievo rende indispensabile un coordinamento puntuale delle scadenze e delle procedure dichiarative, che seguono canali diversi a seconda che la sede ricada in un comune TARI o TARIC.

I dati normativi e tariffari sono soggetti ad aggiornamento annuale. Per la verifica della posizione specifica fare riferimento alla delibera tariffaria del comune di riferimento disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale (MEF). Il presente testo ha finalità informative.

Fonti normative primarie

  • L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), art. 1, commi 639–705: istituzione TARI
  • L. n. 147/2013, art. 1, comma 668: TARIC corrispettiva
  • L. n. 147/2013, art. 1, comma 659: riduzioni obbligatorie
  • L. n. 147/2013, art. 1, comma 657: riduzione per servizio carente
  • D.P.R. n. 158/1999, tabelle 4a e 4b: coefficienti Kc e Kd per le categorie di utenza non domestica
  • D.Lgs. n. 507/1993: previgente TARSU (sostituita dalla TARI)
  • D.Lgs. n. 152/2006, art. 238, comma 10 (modificato da L. n. 193/2024, art. 27): avvio autonomo al recupero e uscita parziale dal servizio pubblico
  • L. n. 193/2024 (Legge annuale per la concorrenza 2023), art. 27
  • D.P.R. n. 633/1972, art. 10, n. 27-quinquies: esenzione IVA per gestione rifiuti urbani
  • TUIR, artt. 109 e 112: deducibilità IRES/IRPEF
  • D.Lgs. n. 446/1997, art. 5: deducibilità IRAP
  • L.R. Toscana n. 69/2011: istituzione ATO e governance ciclo integrato rifiuti

Fonti regolamentari e delibere ARERA

  • Delibera ARERA n. 443/2019: Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2
  • Delibera ARERA n. 386/2023: componenti perequative UR1 e UR2
  • Delibera ARERA n. 133/2025: componente perequativa UR3 (6 euro/utenza/anno, copertura bonus TARI)
  • Delibera ARERA n. 15/2022: Carta della Qualità — tempi di risposta e rimborso nella TARIC (60 giorni lavorativi per risposta motivata, 120 per rimborso).

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