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Aggiornamenti normativi

MUD 2026: presentazione entro il 3 luglio

Il termine di presentazione del MUD 2026 è fissato al 3 luglio. Leggi l'articolo per una sintesi delle principali novità, dei soggetti obbligati e delle disposizioni previste.

di
Redazione TuttoAmbiente
09 aprile 2026

Anche nel 2026 si ripropone una dinamica ormai consolidata: la definizione tardiva delle modalità operative per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD). 

Il DPCM 30 gennaio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale soltanto il 5 marzo, introduce infatti modifiche alla modulistica utilizzata per la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti, istituita dalla legge 70/1994 e disciplinata dall’articolo 189 del D.L.vo 152/2006.

Il MUD rappresenta uno strumento essenziale per la raccolta di dati con finalità statistiche. Tuttavia, la normativa di riferimento stabilisce chiaramente che eventuali modifiche debbano essere pubblicate entro il 1° marzo dell’anno successivo a quello di riferimento; solo in questo caso il termine per la presentazione viene fissato a 120 giorni dalla pubblicazione del decreto

Quando tale scadenza non viene rispettata – come avvenuto quest’anno – la conseguenza logica sarebbe l’applicazione delle nuove modalità a partire dall’anno successivo.

Nonostante ciò, anche quest’anno il termine del 1° marzo viene considerato come meramente ordinatorio, con la conseguenza che la scadenza per la presentazione del MUD è stata posticipata al 3 luglio 2026. Una soluzione che, se da un lato concede più tempo per l’invio, dall’altro non risolve il problema strutturale legato alla raccolta preventiva delle informazioni.

Questo slittamento avrà infatti un impatto diretto sulla qualità dei dati, rendendo più difficile garantire accuratezza e coerenza.

Un esempio concreto chiarisce bene il problema: nella scheda relativa ai rifiuti urbani viene ora richiesta un’informazione specifica sulla raccolta selettiva effettuata tramite eco-compattatori, nell’ambito di accordi con sistemi EPR o altri soggetti. Si tratta di un livello di dettaglio che non era previsto in precedenza e che, verosimilmente, molti Comuni non hanno raccolto durante il 2025, semplicemente perché non erano stati informati per tempo della necessità di acquisire tale dato. 

Ne deriva una evidente criticità: i dati richiesti potrebbero non essere disponibili o risultare incompleti.

Per quanto riguarda i soggetti obbligati, il perimetro è ampio e comprende oltre quattrocentomila unità locali tra imprese ed enti. Sono tenuti alla comunicazione tutti coloro che operano professionalmente nella raccolta e nel trasporto dei rifiuti, gli intermediari e i commercianti senza detenzione, gli impianti di recupero e smaltimento, i consorzi e i sistemi organizzati per il riciclo, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e alcune categorie di produttori di rifiuti non pericolosi con più di dieci dipendenti. A questi si aggiungono i soggetti responsabili della gestione dei rifiuti urbani e, in ambito portuale, i gestori degli impianti di raccolta dei rifiuti delle navi.

La normativa prevede anche alcune specificità: ad esempio, nel caso in cui i produttori conferiscano i rifiuti speciali al servizio pubblico o a un circuito organizzato di raccolta, la comunicazione può essere effettuata dal gestore del servizio, limitatamente alle quantità conferite. Tuttavia, resta aperta una questione interpretativa: quale norma consenta al gestore pubblico di raccogliere rifiuti speciali in assenza di un circuito formalmente istituito.

Non mancano poi le esclusioni dall’obbligo di presentazione del MUD. Sono esonerati, tra gli altri, gli imprenditori agricoli con volume d’affari inferiore a 8.000 euro, le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi e i piccoli produttori di rifiuti non pericolosi con meno di dieci dipendenti. Inoltre, alcune categorie - come gli imprenditori agricoli e determinate attività di servizi alla persona - possono adempiere agli obblighi attraverso la semplice conservazione dei formulari di identificazione dei rifiuti per tre anni.

Permangono però anche criticità interpretative e applicative. Tra queste, la classificazione impropria dei trasportatori dei propri rifiuti come “gestori”, quando in realtà si tratta di produttori iscritti alla categoria 2-bis dell’Albo nazionale gestori ambientali. Si tratta di un’imprecisione che contribuisce a generare confusione tra gli operatori.

Infine, un ulteriore elemento di complessità è rappresentato dalla crescente articolazione della modulistica. Nel tempo, il MUD è diventato sempre più strutturato, rendendo difficile per le imprese individuare con chiarezza quali comunicazioni, sezioni e moduli siano effettivamente pertinenti alla propria attività.

Infatti, il problema principale non risiede tanto nell’obbligo dichiarativo in sé, quanto nella tempistica con cui vengono definite le regole. Senza una programmazione anticipata e stabile, i soggetti obbligati si trovano a operare in condizioni di incertezza, con inevitabili ripercussioni sulla qualità dei dati raccolti e, di conseguenza, sull’efficacia dell’intero sistema informativo ambientale.

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