Con l’entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2026 (Legge 27 febbraio 2026, n. 26) in data 1° marzo 2026, è stata ufficialmente confermata una delle principali novità che interessano il settore della gestione dei rifiuti in Italia.
In particolare, è diventata legge la proroga al 15 settembre 2026 della possibilità di utilizzare il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato cartaceo, in alternativa alla sua versione digitale (xFIR).
Questa decisione rappresenta un passaggio chiave nella transizione digitale della tracciabilità dei rifiuti, un processo avviato negli ultimi anni nel contesto del sistema RENTRI — Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), istituito dal Ministero dell’Ambiente con il Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59, per monitorare in tempo reale il ciclo dei rifiuti in Italia, che funge da fulcro centrale.
La proroga, quindi, evidenzia e riconosce le difficoltà tecniche e operative di alcune imprese e operatori, che avranno qualche mese in più per adeguarsi.
Dal cartaceo al digitale: un percorso graduale
Fino al 13 febbraio 2026, la gestione del formulario di identificazione dei rifiuti in Italia avveniva prevalentemente tramite il modello cartaceo, il FIR.
Il FIR rappresenta uno strumento fondamentale per il rispetto della normativa ambientale e per la sicurezza nella gestione dei rifiuti.
La sua funzione è quella di tracciare ogni movimento del rifiuto, dalla produzione allo smaltimento, garantendo così trasparenza, responsabilità e controllo lungo tutta la filiera, evitando smaltimenti illeciti o perdite di documentazione.
Dopo decenni di utilizzo da parte delle imprese produttrici, trasportatrici e destinatarie di rifiuti del modello cartaceo, il FIR è stato progressivamente affiancato da una versione digitale, l’xFIR.
Questo nuovo sistema elettronico non è solo una semplice trasposizione digitale del documento cartaceo, ma costituisce parte di un più ampio progetto di tracciabilità informatica dei rifiuti attraverso il sistema RENTRI, con l’obiettivo principale di garantire maggiore trasparenza, sicurezza e tracciabilità rispetto ai vecchi formulari cartacei.
Nella pratica quotidiana, il FIR cartaceo richiede la compilazione manuale di più copie, che devono accompagnare il rifiuto durante tutto il suo trasporto e devono essere conservate per eventuali controlli, aumentando tempi e margini di errore.
Al contrario, l’xFIR digitale consente di generare automaticamente il formulario, trasmettere i dati in tempo reale al RENTRI e di ridurre drasticamente i rischi di errori o smarrimenti. Inoltre, l’adozione dell’xFIR consente una gestione più strutturata e integrata con i sistemi aziendali, permettendo un’ottimale archiviazione elettronica, reportistica automatica e controlli più rapidi da parte delle autorità competenti.
La transizione verso l’xFIR era fissata per il 13 febbraio 2026 come data di obbligatorietà per molte categorie di operatori, soprattutto per quelli coinvolti nella gestione di rifiuti pericolosi.
Tuttavia, a seguito delle criticità operative e dei problemi tecnici emersi con la piattaforma RENTRI e con l’applicativo per la generazione e gestione del FIR digitale, si è deciso per un allungamento dei tempi di attuazione, che spiegano la necessità della proroga fino al 15 settembre 2026.
La proroga al 15 settembre 2026: le novità principali
La Legge di conversione del Decreto Milleproroghe ha quindi accolto la richiesta delle associazioni di categoria e del comparto produttivo, introducendo un regime transitorio di doppio binario per la gestione dei formulari, con l’obiettivo da un lato di attenuare le iniziali difficoltà di digitalizzazione per le imprese e di dare tempo alle aziende di strutturare processi e sistemi informatici idonei per un passaggio definitivo e stabile alla gestione digitale dei dati relativi alla tracciabilità dei rifiuti; dall’altro di dare modo al Ministero dell’Ambiente di implementare al meglio la transizione verso l’xFIR.
Nel dettaglio:
- Fino al 15 settembre 2026, le imprese e gli operatori obbligati all’iscrizione al RENTRI potranno scegliere liberamente se emettere il FIR in formato cartaceo oppure in formato digitale (xFIR).
- Contestualmente, sono state sospese le sanzioni amministrative relative alla mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI per i formulari elettronici dei rifiuti speciali pericolosi fino alla stessa data del 15 settembre 2026.
- L’obbligo di geolocalizzazione dei mezzi di trasporto per i rifiuti pericolosi (categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali) è stato rinviato al 30 giugno 2026, concedendo ulteriore tempo per adeguarsi ai nuovi standard tecnici imposti dall’ordinamento.
Implicazioni per imprese e operatori del settore
La proroga offre quindi alle imprese un momento di respiro e assestamento operativo, e al Ministero dell’Ambiente la possibilità di consolidare la transizione verso l’utilizzo esclusivo dell’xFIR.
È importante ricordare che, da un punto di vista pratico, scegliere il cartaceo non equivale a tornare indietro. Infatti, la proroga serve a ribadire che il futuro della tracciabilità dei rifiuti sarà solamente digitale.
Il periodo transitorio, durante il quale il formulario cartaceo sarà utilizzabile, permette alle aziende di organizzare procedure interne, formare il personale e consolidare i propri sistemi digitali affidabili.
Dopo il 15 settembre 2026, l’adeguamento all’xFIR sarà uno strumento obbligatorio e uno standard operativo imprescindibile, rappresentando un passo verso una gestione dei rifiuti più efficiente, sicura e trasparente, in linea con le normative europee e gli obiettivi di sostenibilità ambientale.
Fonti
• RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, www.rentri.gov.it/it.
• Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Decreto 4 aprile 2023, n. 59,
Regolamento recante «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». (23G00065) (GU Serie Generale n. 126 del 31-05-2023).
• Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200, Decreto Milleproroghe.
• Legge 27 febbraio 2026, n. 26, Legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2026.
• D.Lgs. 152/2006, TUA – Testo Unico Ambientale.
Estratto della Legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2026
Legge 27 febbraio 2026 n. 26 di conversione del Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200
5-bis. A decorrere dalla data di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, fino al 15 settembre 2026, in alternativa alle modalità previste dall’articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, il formulario di identificazione dei rifiuti può continuare ad essere emesso in formato cartaceo.
Legge 27 febbraio 2026 n. 26 di conversione del Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200
5-quinquies. Il termine di cui all’articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali, è differito al 30 giugno 2026.
5-sexies. Il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali stabilisce, con proprie deliberazioni, nel rispetto del termine previsto dal comma 5-quinquies del presente articolo, i tempi e le modalità che i trasportatori di rifiuti pericolosi devono osservare per l’installazione di sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli adibiti a tale attività di trasporto, per le finalità di cui all’articolo 188-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Legge 27 febbraio 2026 n. 26 di conversione del Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200
5-septies. All’articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo a sanzioni per la violazione di obblighi in materia di tenuta di registri, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al Registro di cui all’articolo 188-bis, le sanzioni di cui al secondo periodo del comma 10, con esclusivo riferimento alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti, si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026».
