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Aggiornamenti normativi

Stop alla distruzione dei capi invenduti: cosa cambia davvero per le aziende a partire dal 2026

Dal 19 luglio 2026 entra in vigore il divieto UE di distruggere capi e calzature invenduti. Scopri obblighi, deroghe, scadenze e impatti per aziende e gestori rifiuti.

di
Olivia Bosaz, Bosaz | Studio Legale
4 Giugno 2026

Il problema che l'Europa ha deciso di affrontare

Ogni anno, milioni di capi di abbigliamento, scarpe e accessori nuovi vengono deliberatamente distrutti invece di essere rimessi in circolazione. Bruciati, smaltiti, tagliati per renderli inutilizzabili: pratiche finora diffuse soprattutto nel settore della moda e del lusso, giustificate con esigenze di controllo del brand o di gestione dello stock. L'Unione Europea ha deciso di mettere fine a questo sistema attraverso il Regolamento ESPR, il Regolamento per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, che introduce un divieto esplicito e misure di trasparenza obbligatorie che le imprese non possono più ignorare.

Cosa è vietato: i prodotti nel mirino

L'elenco dei prodotti soggetti al divieto comprende indumenti e accessori di abbigliamento in cuoio o pelle (codice doganale 4203), indumenti a maglia o all'uncinetto (capitolo 61), abbigliamento diverso da quello a maglia (capitolo 62), cappelli e copricapo (6504, 6505) e l'intera gamma di calzature, dai modelli impermeabili in gomma alle calzature con tomaie in cuoio o tessile (codici da 6401 a 6405).

In termini concreti, questo significa che magazzini di stagione precedente, campionari, stock eccedenti, resi dai consumatori e deadstock non possono più essere avviati a distruzione sistematica. L'unica via legittima è trovare una destinazione alternativa: rivendita, outlet, riuso, ricondizionamento, donazione o riciclo.

Chi deve adeguarsi e quando: le scadenze per grandi imprese e PMI

Il Regolamento distingue in modo netto tra grandi imprese e medie imprese, con due scadenze separate.

Grandi imprese: il divieto di distruzione è operativo dal 19 luglio 2026. Da quella data non è più consentita la distruzione sistematica dei prodotti in elenco, salvo deroghe documentate. L'obbligo di disclosure pubblica (vedi oltre) decorrerà con riferimento al primo esercizio finanziario completo successivo all'entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione, presumibilmente il 2028, con prima pubblicazione entro il 2029.

Medie imprese: il divieto di distruzione si applica a partire dal 19 luglio 2030. L'obbligo di disclosure segue la stessa logica di differimento, con primo anno di riferimento successivo alla data di applicazione del Regolamento di Esecuzione.

Le microimprese e le piccole imprese sono escluse dall'applicazione dell'articolo 24 ESPR relativo alla disclosure, ma restano soggette ad altri obblighi ambientali. La definizione di dimensione d'impresa segue i criteri della normativa europea sulle PMI.

Le deroghe esistono, ma non sono un salvacondotto

Il Regolamento Delegato (UE) 2026/659, adottato dalla Commissione il 9 febbraio 2026, ha definito le circostanze tassative in cui la distruzione rimane consentita nonostante il divieto generale. Le deroghe ammesse sono le seguenti:

  • Prodotto pericoloso: il bene rappresenta un rischio per la salute o la sicurezza ai sensi del Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, e non esistono altre misure di mitigazione praticabili.
  • Non conformità normativa: il prodotto non è conforme al diritto UE o nazionale per motivi diversi dalla sicurezza (es. lavoro forzato, requisiti etici) e la distruzione è la misura correttiva adeguata e proporzionata.
  • Violazione di diritti di proprietà intellettuale: accertata mediante decisione giudiziaria definitiva, procedura ADR, notifica del titolare del diritto o indagine interna documentata dall'operatore.
  • Licenza o contratto IP scaduto: il prodotto è soggetto a una licenza valida che vieta la distribuzione oltre una certa data, e tale data è decorsa; la distruzione deve essere dimostrata come misura correttiva appropriata.
  • Impossibilità tecnica di rimozione di elementi IP o inappropriati: etichette, loghi o caratteristiche di design tutelati da IP o considerati inappropriati non possono essere rimossi o resi permanentemente inaccessibili con le tecnologie disponibili.
  • Danni fisici, deterioramento o contaminazione: il prodotto è ragionevolmente considerato inaccettabile per il consumatore a causa di danni occorsi nella catena di fornitura, nel trasporto, nella vendita o dopo un reso, e la riparazione non è tecnicamente fattibile né economicamente conveniente.
  • Difetto di progettazione o fabbricazione: il prodotto è non idoneo all'uso per un difetto strutturale e la riparazione non è tecnicamente fattibile.
  • Mancata accettazione della donazione: il prodotto è stato offerto in donazione direttamente ad almeno tre enti dell'economia sociale situati nell'UE, o su una pagina facilmente accessibile del sito web dell'operatore, per un periodo minimo di otto settimane, e non è stato accettato.
  • Prodotto ricevuto in donazione da un ente dell'economia sociale: l'ente non ha trovato un destinatario per il bene ricevuto.
  • Prodotto già preparato per il riutilizzo da un operatore di trattamento rifiuti: immesso nuovamente sul mercato ma senza trovare acquirenti.

Ogni deroga richiede documentazione specifica, conservata per cinque anni e messa a disposizione delle autorità su richiesta entro 30 giorni: non basta invocarla, ma va dimostrata. Le autorità di vigilanza adotteranno un approccio basato sul rischio e verificheranno la coerenza tra dati dichiarati e documenti di smaltimento, con una tolleranza massima del 10% sugli scostamenti.

L'obbligo di disclosure: trasparenza pubblica, ogni anno

Parallelamente al divieto di distruzione, il Regolamento ESPR introduce un obbligo autonomo di trasparenza che si applica già ora (indipendentemente dal divieto) per tutte le grandi imprese che si disfano di prodotti di consumo invenduti, direttamente o tramite terzi. Questo obbligo riguarda qualsiasi operatore economico nella filiera: non solo il brand, ma anche i distributori, i gestori della logistica, i responsabili dei resi.

Le informazioni da rendere pubbliche annualmente, su una pagina facilmente accessibile del sito web o, per chi è soggetto a CSRD, nel report di sostenibilità con link diretto, riguardano: numero e peso dei prodotti eliminati per categoria (classificati secondo la Nomenclatura Combinata), motivi dello scarto con riferimento alle deroghe applicabili, percentuale di prodotti destinati a riuso, riciclo, recupero o smaltimento, e misure adottate e pianificate per prevenire la distruzione. Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/660 ha introdotto un formato standardizzato obbligatorio, con una tabella dettagliata che le imprese devono compilare.

Sul piano delle tempistiche: poiché il Regolamento di Esecuzione si applica a partire da 12 mesi dopo la sua entrata in vigore, presumibilmente dal marzo 2027, il primo esercizio finanziario rilevante per la disclosure sarà il 2028, con pubblicazione entro il 2029. Tuttavia, il divieto di distruzione decorre già dal 19 luglio 2026, rendendo urgente l'adeguamento operativo già da quest'anno.

Perché questo riguarda anche chi gestisce i rifiuti

Il Regolamento non tocca solo i produttori e i brand: investe direttamente l'intera filiera del trattamento. Chi raccoglie, smista e gestisce prodotti tessili e calzature dismesse deve oggi essere in grado di rilasciare dichiarazioni formali sulla ricezione e sul tipo di trattamento effettuato, documentazione che l'operatore economico conserverà per cinque anni. Ogni passaggio dalla catena di fornitura all'impianto di smaltimento deve essere tracciato e non può restare anonimo.

In questo contesto, disporre di processi certificati di gestione dei rifiuti tessili, di sistemi di tracciabilità per categoria merceologica e di documentazione compatibile con i codici NC diventa un elemento di valore concreto per i clienti industriali che devono adempiere agli obblighi di disclosure. Chi si struttura ora sia sul lato produttivo che su quello del trattamento, costruisce un vantaggio competitivo solido rispetto a chi si troverà ad adeguarsi in emergenza.

La distruzione non è più un'opzione di default

Il Regolamento ESPR segna un cambiamento di paradigma nella gestione dei prodotti invenduti. La distruzione cessa di essere una scelta gestionale discrezionale e sarà ammessa solo in presenza di condizioni documentate e tassative. Per questo motivo sarà fondamentale scegliere un Partner per lo smaltimento, che sia in grado di guidare e documentare di volta in volta le deroghe e le modalità di distruzione sotto le deroghe legislative.

Le imprese che non si preparano per tempo rischiano non solo sanzioni, ma l'esposizione a contestazioni per greenwashing, pratiche commerciali scorrette e danni reputazionali misurabili.

Riferimenti normativi

— Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento ESPR), articoli 23, 24, 25, 26 e Allegato VII

— Regolamento Delegato (UE) C(2026) 659 definitivo della Commissione del 9 febbraio 2026, che stabilisce le deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti

— Regolamento di Esecuzione (UE) C(2026) 660 definitivo della Commissione del 9 febbraio 2026, recante modalità e formato per la divulgazione delle informazioni sui prodotti di consumo scartati e invenduti (Allegati I, II, III)

— Direttiva 2008/98/CE (Direttiva Quadro Rifiuti), articolo 3 e articolo 4 (gerarchia dei rifiuti)

— Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), articolo 3, paragrafo 1 (definizione di imballaggio rilevante ai fini della rendicontazione)

— Regolamento (UE) 2023/988 (General Product Safety Regulation — GPSR)

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