Sponsorizzato da
Sponsorizzato da
logo Dife Spa
Aggiornamenti normativi

Microplastiche e filiere produttive: come prepararsi agli obblighi REACH

Obblighi ECHA, reporting, deroghe e gestione della filiera. Cosa devono fare le imprese per essere conformi.

di
Serena Cabigliera | Brogi & Pittalis
9 Giugno 2026

Quando si parla di microplastiche, la semplificazione è dietro l’angolo: vietate o consentite, presenti o assenti, sostenibili o problematiche. Con il termine microplastiche si indicano comunemente particelle plastiche di dimensioni molto ridotte, generalmente inferiori a 5 millimetri, che possono derivare dalla frammentazione di materiali più grandi o essere prodotte intenzionalmente per svolgere una funzione specifica.

La restrizione europea introdotta nel REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), cioè il regolamento europeo sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, disciplina l’immissione sul mercato delle microparticelle di polimeri sintetici, come sostanze in quanto tali o come componenti di miscele, quando sono aggiunte intenzionalmente per conferire una caratteristica ricercata e sono presenti in concentrazione pari o superiore allo 0,01% in peso. La domanda da cui partire è precisa: l’impresa sta immettendo sul mercato microparticelle di polimeri sintetici come tali, oppure sostanze o miscele in cui queste particelle sono state aggiunte intenzionalmente per ottenere una funzione specifica?

La ragione ambientale della restrizione è la persistenza di queste particelle e la difficoltà di rimuoverle una volta disperse in acqua, suolo e sedimenti: per questo il regolamento punta a prevenire il rilascio alla fonte.

La restrizione è contenuta nel Regolamento dell’Unione europea (UE) 2023/2055, che ha modificato l’Allegato XVII del REACH introducendo la voce 78. Il divieto di immissione sul mercato è già applicabile dal 17 ottobre 2023, con periodi transitori e deroghe per alcuni settori. La fase oggi più rilevante per molte imprese riguarda l’avvio degli obblighi di comunicazione e il primo reporting annuale sulle emissioni stimate da trasmettere a ECHA (European Chemicals Agency), l’Agenzia europea per le sostanze chimiche.

La prima scadenza è stata il 31 maggio 2026 e ha riguardato le emissioni del 2025. In questa fase sono stati coinvolti fabbricanti e utilizzatori a valle industriali di SPM (Synthetic Polymer Microparticles), ovvero microparticelle di polimeri sintetici, sotto forma di pellet, fiocchi e polveri, impiegate come materie prime nella fabbricazione di plastiche presso siti industriali. Dal 2027 l’obbligo si allargherà ad altri fabbricanti, utilizzatori industriali e fornitori, nei casi previsti dalla restrizione.

Per le aziende, la conformità diventa una questione di prodotto, processo e filiera. Ogni operatore deve capire con precisione quale ruolo ricopre nella catena di approvvigionamento. Fabbricante, importatore, utilizzatore a valle, fornitore e distributore hanno responsabilità diverse. La prima verifica è quindi identitaria e operativa: quale posizione occupa l’impresa rispetto al prodotto, al cliente e al mercato in cui opera?

Questa distinzione è particolarmente importante per il tessile, la moda e le filiere produttive con competenze chimiche meno centrali. Un capo finito è normalmente un articolo e segue una logica diversa rispetto a sostanze e miscele. Possono invece essere rilevanti formulazioni, ausiliari, prodotti di finissaggio, detergenti, cere, rivestimenti, fragranze incapsulate, glitter liberi o altre formulazioni in cui le microparticelle siano state aggiunte per conferire una caratteristica ricercata. La verifica corretta riguarda quindi la presenza di SPM aggiunte intenzionalmente in una sostanza o miscela per ottenere una funzione.

Anche le deroghe richiedono attenzione. Quando un uso è derogato, l’immissione sul mercato può essere consentita, con possibili obblighi di informazione al cliente e di comunicazione all’ECHA. Le istruzioni per l’uso e lo smaltimento, IFUD (Instructions for Use and Disposal), devono spiegare come prevenire il rilascio di microparticelle nell’ambiente. Possono essere fornite su etichetta, imballaggio, foglietto illustrativo, scheda di dati di sicurezza o tramite strumenti digitali aggiuntivi, come codici QR. Devono restare chiare, leggibili, indelebili e redatte nella lingua del Paese in cui il prodotto viene immesso sul mercato.

La scheda di dati di sicurezza, SDS (Safety Data Sheet), assume quindi un ruolo centrale. Quando è il mezzo scelto per comunicare le informazioni richieste, deve essere aggiornata in modo coerente: identificazione della sostanza o miscela, manipolazione e immagazzinamento, proprietà fisiche, smaltimento, riferimenti regolatori. Quando la SDS non è obbligatoria, può essere necessario predisporre una scheda informativa dedicata, specificando che il prodotto contiene SPM soggette a restrizione.

Il reporting all’ECHA richiede dunque una procedura strutturata. Il fascicolo deve essere preparato in un database specifico: IUCLID (International Uniform Chemical Information Database), cioè la banca dati internazionale uniforme per le informazioni chimiche, e trasmesso tramite REACH-IT, il portale informatico dell’ECHA per la gestione delle comunicazioni previste dal REACH. Per ciascun uso occorre indicare descrizione dell’uso, deroghe applicabili, identità generica dei polimeri, sito industriale per gli usi industriali e stima delle emissioni nell’anno precedente. La stima deve includere anche i rilasci durante il trasporto. Questo è uno dei passaggi più delicati, perché ECHA lascia all’industria la scelta dell’approccio metodologico più idoneo, purché il dato sia ragionevole, documentabile e coerente con i processi aziendali.

Per molte piccole e medie imprese, l’impatto sarà soprattutto organizzativo. La restrizione richiede competenze chimico-regolatorie, lettura corretta delle SDS estese, dialogo con fornitori e clienti, tracciabilità dei lotti, aggiornamento documentale, valutazione dei punti di rilascio e capacità di usare piattaforme informatiche complesse. In assenza di una figura interna dedicata al REACH, il rischio cresce e l’impresa può trovarsi soggetta a un obbligo senza averlo intercettato per tempo.

La gestione pratica dovrebbe partire da una mappatura ordinata di sostanze e miscele utilizzate, presenza intenzionale di SPM, concentrazione, funzione tecnica, tipologia di cliente, obblighi documentali e dati disponibili per stimare le emissioni. I punti critici da osservare includono carico, scarico, stoccaggio, movimentazione interna e trasporto, cioè le fasi in cui eventuali pellet, fiocchi o polveri possono essere rilasciati nell’ambiente.

La restrizione sulle microplastiche funziona quindi come un test sulla maturità della filiera. Le imprese che sapranno mappare materiali, ruoli e flussi informativi potranno trasformare un adempimento complesso in un sistema più solido di controllo del rischio. Le aziende che aspetteranno una richiesta del cliente o dell’autorità competente potrebbero trovarsi impreparate proprio nel momento in cui la conformità dovrà essere dimostrata con dati, documenti e procedure.

Bibliografia

  1. Commissione europea, Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione del 25 settembre 2023, recante modifica dell’Allegato XVII del Regolamento REACH per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici. (Eur-Lex)
  2. Commissione europea, “Commission Regulation (EU) 2023/2055 – Restriction of microplastics intentionally added to products”. (Commission Regulation EU)
  3. ECHA, “Submitting a microplastics report”. (ECHA)
  4. ECHA, “Guidelines for the reporting requirements set by the REACH restriction on microplastics”. (ECHA)
  5. ECHA, “ECHA ready to receive reports on microplastics emissions”, (ECHA)
L'autore

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta aggiornato sulle ultime novità dal mondo Dife

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.