Quando si parla di microplastiche, la semplificazione è dietro l’angolo: vietate o consentite, presenti o assenti, sostenibili o problematiche. Con il termine microplastiche si indicano comunemente particelle plastiche di dimensioni molto ridotte, generalmente inferiori a 5 millimetri, che possono derivare dalla frammentazione di materiali più grandi o essere prodotte intenzionalmente per svolgere una funzione specifica.
La restrizione europea introdotta nel REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), cioè il regolamento europeo sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, disciplina l’immissione sul mercato delle microparticelle di polimeri sintetici, come sostanze in quanto tali o come componenti di miscele, quando sono aggiunte intenzionalmente per conferire una caratteristica ricercata e sono presenti in concentrazione pari o superiore allo 0,01% in peso. La domanda da cui partire è precisa: l’impresa sta immettendo sul mercato microparticelle di polimeri sintetici come tali, oppure sostanze o miscele in cui queste particelle sono state aggiunte intenzionalmente per ottenere una funzione specifica?
La ragione ambientale della restrizione è la persistenza di queste particelle e la difficoltà di rimuoverle una volta disperse in acqua, suolo e sedimenti: per questo il regolamento punta a prevenire il rilascio alla fonte.
La restrizione è contenuta nel Regolamento dell’Unione europea (UE) 2023/2055, che ha modificato l’Allegato XVII del REACH introducendo la voce 78. Il divieto di immissione sul mercato è già applicabile dal 17 ottobre 2023, con periodi transitori e deroghe per alcuni settori. La fase oggi più rilevante per molte imprese riguarda l’avvio degli obblighi di comunicazione e il primo reporting annuale sulle emissioni stimate da trasmettere a ECHA (European Chemicals Agency), l’Agenzia europea per le sostanze chimiche.
La prima scadenza è stata il 31 maggio 2026 e ha riguardato le emissioni del 2025. In questa fase sono stati coinvolti fabbricanti e utilizzatori a valle industriali di SPM (Synthetic Polymer Microparticles), ovvero microparticelle di polimeri sintetici, sotto forma di pellet, fiocchi e polveri, impiegate come materie prime nella fabbricazione di plastiche presso siti industriali. Dal 2027 l’obbligo si allargherà ad altri fabbricanti, utilizzatori industriali e fornitori, nei casi previsti dalla restrizione.
Per le aziende, la conformità diventa una questione di prodotto, processo e filiera. Ogni operatore deve capire con precisione quale ruolo ricopre nella catena di approvvigionamento. Fabbricante, importatore, utilizzatore a valle, fornitore e distributore hanno responsabilità diverse. La prima verifica è quindi identitaria e operativa: quale posizione occupa l’impresa rispetto al prodotto, al cliente e al mercato in cui opera?
Questa distinzione è particolarmente importante per il tessile, la moda e le filiere produttive con competenze chimiche meno centrali. Un capo finito è normalmente un articolo e segue una logica diversa rispetto a sostanze e miscele. Possono invece essere rilevanti formulazioni, ausiliari, prodotti di finissaggio, detergenti, cere, rivestimenti, fragranze incapsulate, glitter liberi o altre formulazioni in cui le microparticelle siano state aggiunte per conferire una caratteristica ricercata. La verifica corretta riguarda quindi la presenza di SPM aggiunte intenzionalmente in una sostanza o miscela per ottenere una funzione.
Anche le deroghe richiedono attenzione. Quando un uso è derogato, l’immissione sul mercato può essere consentita, con possibili obblighi di informazione al cliente e di comunicazione all’ECHA. Le istruzioni per l’uso e lo smaltimento, IFUD (Instructions for Use and Disposal), devono spiegare come prevenire il rilascio di microparticelle nell’ambiente. Possono essere fornite su etichetta, imballaggio, foglietto illustrativo, scheda di dati di sicurezza o tramite strumenti digitali aggiuntivi, come codici QR. Devono restare chiare, leggibili, indelebili e redatte nella lingua del Paese in cui il prodotto viene immesso sul mercato.
La scheda di dati di sicurezza, SDS (Safety Data Sheet), assume quindi un ruolo centrale. Quando è il mezzo scelto per comunicare le informazioni richieste, deve essere aggiornata in modo coerente: identificazione della sostanza o miscela, manipolazione e immagazzinamento, proprietà fisiche, smaltimento, riferimenti regolatori. Quando la SDS non è obbligatoria, può essere necessario predisporre una scheda informativa dedicata, specificando che il prodotto contiene SPM soggette a restrizione.
Il reporting all’ECHA richiede dunque una procedura strutturata. Il fascicolo deve essere preparato in un database specifico: IUCLID (International Uniform Chemical Information Database), cioè la banca dati internazionale uniforme per le informazioni chimiche, e trasmesso tramite REACH-IT, il portale informatico dell’ECHA per la gestione delle comunicazioni previste dal REACH. Per ciascun uso occorre indicare descrizione dell’uso, deroghe applicabili, identità generica dei polimeri, sito industriale per gli usi industriali e stima delle emissioni nell’anno precedente. La stima deve includere anche i rilasci durante il trasporto. Questo è uno dei passaggi più delicati, perché ECHA lascia all’industria la scelta dell’approccio metodologico più idoneo, purché il dato sia ragionevole, documentabile e coerente con i processi aziendali.
Per molte piccole e medie imprese, l’impatto sarà soprattutto organizzativo. La restrizione richiede competenze chimico-regolatorie, lettura corretta delle SDS estese, dialogo con fornitori e clienti, tracciabilità dei lotti, aggiornamento documentale, valutazione dei punti di rilascio e capacità di usare piattaforme informatiche complesse. In assenza di una figura interna dedicata al REACH, il rischio cresce e l’impresa può trovarsi soggetta a un obbligo senza averlo intercettato per tempo.
La gestione pratica dovrebbe partire da una mappatura ordinata di sostanze e miscele utilizzate, presenza intenzionale di SPM, concentrazione, funzione tecnica, tipologia di cliente, obblighi documentali e dati disponibili per stimare le emissioni. I punti critici da osservare includono carico, scarico, stoccaggio, movimentazione interna e trasporto, cioè le fasi in cui eventuali pellet, fiocchi o polveri possono essere rilasciati nell’ambiente.
La restrizione sulle microplastiche funziona quindi come un test sulla maturità della filiera. Le imprese che sapranno mappare materiali, ruoli e flussi informativi potranno trasformare un adempimento complesso in un sistema più solido di controllo del rischio. Le aziende che aspetteranno una richiesta del cliente o dell’autorità competente potrebbero trovarsi impreparate proprio nel momento in cui la conformità dovrà essere dimostrata con dati, documenti e procedure.
Bibliografia
- Commissione europea, Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione del 25 settembre 2023, recante modifica dell’Allegato XVII del Regolamento REACH per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici. (Eur-Lex)
- Commissione europea, “Commission Regulation (EU) 2023/2055 – Restriction of microplastics intentionally added to products”. (Commission Regulation EU)
- ECHA, “Submitting a microplastics report”. (ECHA)
- ECHA, “Guidelines for the reporting requirements set by the REACH restriction on microplastics”. (ECHA)
- ECHA, “ECHA ready to receive reports on microplastics emissions”, (ECHA)
