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Aggiornamenti normativi

Tracciabilità e geolocalizzazione dei mezzi per il trasporto dei rifiuti: gli obblighi per le imprese

Approfondisci gli obblighi 2026 per la geolocalizzazione dei veicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi: RENTRI, Categoria 5, proroga al 30 giugno 2026 e regole GDPR.

di
Giuseppina Nunziata, BOSAZ| Studio Legale
19 marzo 2026

Negli ultimi anni, la gestione dei rifiuti speciali in Italia ha subito una trasformazione significativa, orientata a garantire maggiore trasparenza e sicurezza lungo l’intera filiera. Il legislatore ha introdotto strumenti di tracciabilità sempre più sofisticati, con particolare attenzione ai rifiuti pericolosi, il cui trasporto richiede specifiche cautele.

Le misure contenute nel Decreto Milleproroghe 2026, integrate dal sistema digitale RENTRI - strumento volto a registrare tutte le movimentazioni dei rifiuti - e dai requisiti dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, delineano un quadro in cui la tecnologia diventa un alleato imprescindibile per la gestione responsabile dei rifiuti, con particolare riferimento alla geolocalizzazione della flotta adibita al trasporto dei rifiuti.

Nel dettaglio, la Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito che l’obbligo di dotazione dei dispositivi di geolocalizzazione riguarda esclusivamente i veicoli destinati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, e non si estende a tutti i motoveicoli e veicoli aziendali, né a chi effettua il trasporto di rifiuti urbani o non pericolosi. La geolocalizzazione costituisce un requisito di idoneità tecnica obbligatorio per l’iscrizione e il mantenimento in Categoria  5 - “Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi” - documentato tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, da trasmettere telematicamente tramite il portale AGEST, attestante l’installazione dei dispositivi di GPS.

La Circolare n. 2 del 22 maggio 2025 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha poi definito le modalità operative e i termini per la trasmissione delle dichiarazioni tramite il portale. Le imprese con veicoli già iscritti dovevano presentare le dichiarazioni tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025, mentre per le nuove iscrizioni e per le variazioni del parco veicolare la presentazione iniziava dal 1° gennaio 2026.

Successivamente, il Decreto Milleproroghe 2026 ha rinviato al 30 giugno 2026 il termine entro cui la presenza dei dispositivi di geolocalizzazione diventa un requisito obbligatorio per l’iscrizione o l’aggiornamento nella Categoria 5, non modificando gli obblighi ma concedendo alle imprese tempo ulteriore per adeguare veicoli e procedure ai nuovi standard tecnici ed uniformando l’applicazione dell’obbligo a tutte le imprese della categoria.

Il mancato rispetto di tali requisiti comporta l’avvio di procedure disciplinari e può pregiudicare l’iscrizione o il mantenimento nella Categoria 5.

Per tali finalità, le imprese sono chiamate a adottare policy interne in materia di protezione dei dati personali, definendo chiaramente le modalità di utilizzo dei sistemi di geolocalizzazione, le finalità del trattamento, i soggetti autorizzati ad accedere ai dati, i tempi di conservazione e i limiti di utilizzo delle informazioni raccolte.

Ciò consente di garantire il rispetto dei principi di proporzionalità, minimizzazione e trasparenza previsti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. 2016/679), evitando che i sistemi di tracciamento si traducano in forme di monitoraggio e controllo improprio dell’attività dei conducenti e bilanciando le esigenze di tracciabilità previste dalla normativa ambientale con la tutela dei diritti dei lavoratori.

Quindi, oltre agli obblighi ambientali, le imprese devono rispettare anche le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, il quale ha chiarito come la geolocalizzazione dei veicoli utilizzati dai lavoratori costituisca a tutti gli effetti un trattamento di dati personali, in quanto permette, direttamente o indirettamente, di identificare i conducenti. Di conseguenza, anche quando l’installazione di sistemi GPS è obbligatoria, le aziende devono comunque rispettare i principi previsti dal GDPR, fornendo ai conducenti un’informativa chiara e completa sul trattamento dei dati, limitando la raccolta alle informazioni strettamente necessarie per il monitoraggio dei percorsi autorizzati e adottando misure tecniche e organizzative per ridurre l’impatto del trattamento sulla sfera privata dei lavoratori.

La protezione dei dati personali si collega inevitabilmente al diritto del lavoro. La nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 831/2026 del 28 gennaio 2026 ha chiarito che la geolocalizzazione prevista per i veicoli iscritti in Categoria 5 non rientra nell’applicazione dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Secondo l’INL, il tracciamento dei percorsi dei mezzi adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi è un obbligo tecnico-legale finalizzato esclusivamente alla tracciabilità dei rifiuti. Ne consegue che, per tale utilizzo, non è necessario né un accordo sindacale né l’autorizzazione dell’Ispettorato.

Qualora i dati di geolocalizzazione vengano impiegati per finalità ulteriori e diverse rispetto a quelle previste dalla normativa ambientale, si applicheranno le procedure di garanzia previste dall’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, con la necessità di stipulare un accordo sindacale o, in mancanza, di richiedere l’autorizzazione all’INL.

In questo contesto normativo, la geolocalizzazione dei mezzi per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi rappresenta uno strumento fondamentale per garantire tracciabilità, sicurezza e trasparenza della filiera, prevenendo gli illeciti.

La proroga al 30 giugno 2026 concede alle imprese il tempo necessario per adeguare i propri veicoli all’obbligo di geolocalizzazione previsto per la Categoria 5, definire policy interne efficaci e gestire correttamente la protezione dei dati personali nonché i controlli sull’attività lavorativa, trasformando l’adempimento normativo in un’opportunità concreta di innovazione e compliance responsabile.

Fonti:

  • Legge n. 26/2026, Decreto Milleproroghe 2026.
  • D.Lgs. 152/2006, Testo Unico Ambientale – TUA.
  • Art. 4 Legge n. 300/1970, Statuto dei Lavoratori.
  • Regolamento UE 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR.
  • Albo Nazionale Gestori Ambientali, Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024.
  • Albo Nazionale Gestori Ambientali, Circolare n. 2 del 22 maggio 2025.
  • Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL, Nota n. 831 del 28 gennaio 2026.
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