Dall’8 ottobre 2025 è entrata in vigore la Legge 3 ottobre 2025, n. 147, di conversione del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi” (c.d. D.L. Terra dei fuochi).
Il provvedimento rappresenta senza dubbio una svolta rilevante nel sistema repressivo ambientale, in particolare per quanto concerne la disciplina degli illeciti legati ai rifiuti
Già a partire dal 9 agosto 2025, data di entrata in vigore del decreto-legge, numerose condotte prima sanzionate come contravvenzioni sono state trasformate in veri e propri delitti. L’impossibilità di dimostrare la regolarità del deposito temporaneo, la mancata verifica delle autorizzazioni di trasportatori e destinatari, l’abbandono di rifiuti pericolosi, la spedizione illecita e l’inosservanza delle prescrizioni autorizzative possono oggi comportare pene detentive.
L’intervento non si limita quindi a un inasprimento sanzionatorio puntuale, ma incide profondamente sull’impianto del D.L.vo 152/2006, sul Codice penale e sul D.L.vo 231/2001, con un evidente rafforzamento dell’approccio repressivo.
La ratio del legislatore emerge chiaramente già dalla relazione di presentazione del decreto: da un lato, contrastare in modo più efficace fenomeni illeciti sempre più diffusi e non più circoscritti ad alcune aree del Paese; dall’altro, dare attuazione alle indicazioni provenienti dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025 e dagli obblighi derivanti dalla nuova Direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente. Tuttavia, accanto all’indubbia finalità di rafforzare la tutela ambientale, non sono mancate fin da subito perplessità in dottrina, soprattutto con riferimento alla proporzionalità delle nuove pene e alla loro effettiva capacità di prevenzione.
Uno degli aspetti più critici è rappresentato dal passaggio di molte fattispecie da contravvenzioni a delitti. Tale scelta, solo parzialmente attenuata in sede di conversione, comporta conseguenze processuali rilevantissime: viene meno la possibilità di ricorrere all’oblazione, alla procedura estintiva di cui alla Parte VI-bis del D.L.vo 152/2006 e all’istituto della particolare tenuità del fatto. Inoltre, la nuova qualificazione consente l’utilizzo di strumenti investigativi particolarmente invasivi, come intercettazioni, arresto in flagranza differita e operazioni sotto copertura. Se da un lato ciò rafforza l’azione repressiva, dall’altro rischia di svuotare di efficacia strumenti deflattivi già collaudati, con un inevitabile aggravio del carico giudiziario e un ulteriore congestionamento dei tribunali.
Fra le principali novità, il legislatore è intervenuto in modo significativo sulla disciplina dell’abbandono dei rifiuti, ora articolata in più fattispecie.
L’abbandono di rifiuti non pericolosi da parte di chiunque resta una contravvenzione, ma con sanzioni pecuniarie notevolmente aumentate e con l’introduzione di sanzioni accessorie, come la sospensione della patente in caso di utilizzo di veicoli.
Più severa è la disciplina quando la condotta è attuata da titolari di imprese o responsabili di enti, mentre diventa addirittura delitto l’abbandono di rifiuti non pericolosi in situazioni di particolare pericolo o in siti contaminati, nonché l’abbandono di rifiuti pericolosi. In tale contesto emerge però una grave incoerenza normativa: il mancato coordinamento con l’art. 192 del D.L.vo 152/2006 rischia di produrre l’effetto paradossale di escludere l’obbligo di rimozione proprio nelle ipotesi più gravi.
Di grande rilievo sono anche le modifiche all’art. 256 in materia di gestione non autorizzata. In sede di conversione è stata operata una distinzione tra rifiuti non pericolosi, per i quali la fattispecie torna ad essere una contravvenzione, e rifiuti pericolosi, per i quali permane la qualificazione come delitto. Tale scelta accentua ulteriormente l’importanza della corretta classificazione dei rifiuti e rende ancora più delicato il tema della responsabilità estesa del produttore. Permangono inoltre criticità legate alla figura del “produttore giuridico”, che il legislatore ha scelto di non eliminare nonostante le numerose proposte emendative.
Il reato di discarica non autorizzata viene elevato a delitto, con pene detentive particolarmente severe, soprattutto in presenza di rifiuti pericolosi o di pericoli per la salute e l’ambiente. Parimenti, la combustione illecita dei rifiuti e la spedizione illegale sono oggetto di un significativo inasprimento sanzionatorio, accompagnato dall’introduzione di aggravanti specifiche e dall’estensione delle responsabilità in ambito d’impresa.
Il decreto interviene infine sul Codice penale, sul Codice di procedura penale e sul D.L.vo 231/2001, ampliando il catalogo dei reati presupposto e prevedendo sanzioni interdittive di estrema gravità, fino all’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività. Il messaggio rivolto alle imprese è chiaro: la gestione dei rifiuti diventa un ambito ad altissimo rischio penale e organizzativo.
In conclusione, la conversione del D.L. 116/2025 segna l’ingresso in una fase di “tolleranza zero” verso gli illeciti ambientali più gravi. La prevenzione, la formazione e il controllo delle procedure aziendali non sono più semplici strumenti di compliance, ma condizioni essenziali per la sopravvivenza dell’impresa.
Resta tuttavia aperto il nodo fondamentale della proporzionalità delle sanzioni, principio cardine ribadito dalla nuova Direttiva UE 2024/1203. È dunque lecito domandarsi se l’attuale impianto normativo riesca davvero a coniugare efficacia repressiva e coerenza sistematica o se, al contrario, rischi di produrre incertezza applicativa e un eccesso punitivo poco funzionale alla reale tutela dell’ambiente.
