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Aggiornamenti normativi

Dal FIR cartaceo al digitale: cosa cambia davvero dal 13 febbraio 2026

Con il D.M. 59/2023, il FIR viene inserito a pieno titolo nel sistema RENTRI, diventando parte integrante di un sistema informativo volto a garantire maggiore trasparenza, controllo e affidabilità dei dati lungo l’intera filiera della gestione dei rifiuti.

di
Redazione TuttoAmbiente
02 Febbraio 2026

L’introduzione del Formulario di Identificazione del Rifiuto in formato digitale (FIR digitale o XFIR) rappresenta uno dei passaggi più rilevanti nel processo di digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti previsto dal legislatore ambientale.

Con il D.M. 59/2023, infatti, il FIR – già disciplinato dall’articolo 193 del D.L.vo 152/2006 – viene inserito a pieno titolo nel sistema RENTRI, diventando parte integrante di un sistema informativo volto a garantire maggiore trasparenza, controllo e affidabilità dei dati lungo l’intera filiera della gestione dei rifiuti.

FIR da cartaceo a digitale: cosa cambia e cosa resta invariato

Il FIR rimane, nella sua funzione sostanziale, il documento che accompagna il rifiuto durante il trasporto dal luogo di produzione all’impianto di destino. Tuttavia, cambia radicalmente la modalità di formazione, vidimazione, gestione e conservazione del documento. La vidimazione non avviene più tramite supporto cartaceo, ma attraverso l’assegnazione di un codice univoco digitale reso disponibile dal RENTRI, che si avvale del servizio delle Camere di Commercio. Il formulario viene quindi compilato progressivamente dagli operatori coinvolti – produttore, trasportatore e destinatario – mediante i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI o dai sistemi gestionali interoperabili con il RENTRI, assicurando la tracciabilità delle modifiche e la sottoscrizione digitale nelle varie fasi del trasporto.

Un aspetto centrale che merita di essere evidenziato è che, anche nel nuovo assetto digitale, resta ferma la responsabilità per le informazioni di propria competenza, pur essendo prevista la possibilità che il FIR venga emesso e vidimato dal trasportatore su richiesta del produttore. Questo principio conferma l’impostazione tradizionale del diritto ambientale, che individua nel produttore il soggetto cardine della corretta gestione del rifiuto, indipendentemente dagli strumenti tecnologici utilizzati.

Dal punto di vista operativo, il legislatore ha previsto misure per garantire la continuità dei controlli. Durante il trasporto, infatti, il rifiuto potrà essere accompagnato da una stampa del FIR digitale oppure dovrà essere possibile esibirlo tramite dispositivi mobili. Si tratta di una scelta di equilibrio tra innovazione digitale ed esigenze pratiche di verifica su strada, soprattutto in contesti in cui la connettività o la disponibilità di strumenti informatici potrebbe non essere immediata.

Fermo restando che il modello di FIR e le modalità di compilazione restano le medesime già in uso per il FIR cartaceo, uno dei nodi più delicati affrontati riguarda l’individuazione dei soggetti obbligati all’emissione del FIR digitale.

L'obbligo per produttori, trasportatori e destinatari

L’obbligo riguarda i produttori di rifiuti pericolosi e i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da specifiche attività (industriali, artigianali, trattamento delle acque, abbattimento fumi, ecc.) che occupano più di dieci dipendenti, nonché, più in generale, tutti gli operatori iscritti al RENTRI. Accanto a questi, permane un’ampia platea di soggetti non obbligati, che continueranno a utilizzare il FIR cartaceo: piccoli produttori di rifiuti non pericolosi, imprese di settori diversi da quelli industriali, produttori non organizzati in forma d’impresa, nonché alcune categorie specifiche - recentemente esonerate per effetto della Legge di bilancio 2026 - come liberi professionisti, imprenditori agricoli e operatori di determinati codici ATECO (ad esempio parrucchieri, estetisti e tatuatori).

In questo contesto si inserisce un principio di particolare rilevanza pratica: è il produttore o detentore che “comanda il processo”. Se il produttore è obbligato all’emissione del FIR digitale, anche trasportatore e destinatario dovranno operare in modalità digitale; viceversa, se il produttore non è obbligato, l’intera gestione del formulario avverrà ancora in forma cartacea. Ne deriva una conseguenza organizzativa importante**: trasportatori e impianti di destino devono essere in grado di operare in entrambe le modalità**, digitale e cartacea, almeno nella fase di transizione.

Cosa cambia dal 13 febbraio 2026

Dal 13 febbraio 2026, data che segna l’entrata in vigore generalizzata dell’obbligo di FIR digitale per i soggetti interessati, assumono particolare rilievo anche gli adempimenti successivi al trasporto. Il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario viene trasmesso da quest’ultimo tramite il RENTRI e consente al produttore di adempiere all’obbligo di ricezione della “ex quarta copia” entro tre mesi dal conferimento del rifiuto. Inoltre, i dati dei FIR relativi ai soli rifiuti pericolosi devono essere trasmessi al RENTRI nel rispetto delle tempistiche previste per le annotazioni sul registro cronologico di carico e scarico.

Un ulteriore elemento di forte impatto riguarda la conservazione. I formulari devono essere conservati per tre anni e, nel caso del FIR digitale, la copia completa restituita dal destinatario è soggetta a conservazione digitale a norma. Produttore, trasportatore e destinatario sono tenuti a trasferire i documenti al sistema di conservazione almeno una volta all’anno, garantendo integrità, autenticità, accessibilità e reperibilità dei dati.

Infine, il quadro sanzionatorio evidenzia come la digitalizzazione non riduca, ma anzi rafforzi, la responsabilità degli operatori. Trasportare rifiuti senza FIR o con dati incompleti o inesatti comporta sanzioni amministrative rilevanti, mentre per i rifiuti pericolosi sono previste anche conseguenze penali. Non dimentichiamo inoltre le sanzioni specifiche per la mancata o irregolare iscrizione al RENTRI e per l’omessa o incompleta trasmissione dei dati. In caso di violazioni commesse nell’ambito di un’organizzazione, la responsabilità ricade sulla persona fisica autrice del fatto, con l’azienda obbligata in solido al pagamento.

Conclusioni

Il FIR digitale non è una mera trasposizione informatica del formulario cartaceo, ma un cambiamento strutturale che impone agli operatori un ripensamento dei processi interni, delle responsabilità e delle competenze. La corretta comprensione delle regole e delle tempistiche diventa quindi essenziale per trasformare un obbligo normativo in un’opportunità di maggiore controllo e qualità nella gestione dei rifiuti.

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