RENTRI: cosa fare in caso di temporaneo degrado dei servizi per la gestione del FIR digitale
È stato pubblicato il Decreto Direttoriale della Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche n. 254 del 9 settembre 2026, che stabilisce le modalità operative da adottare quando i servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale risultano temporaneamente degradati.
La nuova procedura riguarda i casi in cui alcune funzionalità del RENTRI siano limitate, degradate o non pienamente operative, al punto da impedire di proseguire regolarmente con la gestione del FIR digitale — senza però configurare una situazione di completa o grave indisponibilità dei servizi(già disciplinata da altri due decreti, richiamati in fondo a questa news).
Cosa cambia per gli operatori
In presenza di un degrado temporaneo dei servizi RENTRI è possibile ricorrere alla gestione cartacea del FIR, in deroga al principio secondo cui il formato scelto all'inizio vincola l'intera filiera. La deroga vale solo per il singolo formulario interessato e solo per la durata del problema.
Le modalità da adottare dipendono dal momento in cui si verifica il problema.
1. Il FIR digitale non può essere emesso
Se il degrado impedisce di compilare, emettere o firmare il FIR digitale, l'operatore può:
— emettere il FIR in formato cartaceo, secondo le modalità previste dalla normativa;
— riportare nel campo annotazioni la dicitura: “FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026”;
— compilare la dichiarazione prevista dal decreto;
— trasmetterla via PEC all'indirizzo dit.rentri@pec.it entro ilprimo giorno lavorativo successivo alla cessazione del degrado, allegando almeno un'evidenza del malfunzionamento dei servizi RENTRI.
Per i FIR gestiti con questa procedura non si applicano gli obblighi di trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel FIR.
2. Il problema si verifica durante il trasporto
Se durante il trasporto non è possibile aggiornare o sottoscrivere il FIR digitale — ad esempio per un trasbordo, una sosta tecnica o un'altra situazione che richieda di integrare il formulario il trasportatore può:
— aggiornare la stampa del FIR digitale;
— apporre data e firma autografa;
— gestire da quel momento il formulario secondo le modalità previste per il FIR cartaceo.
Anche in questo caso il FIR viene gestito temporaneamente informato cartaceo e non si applicano gli obblighi di trasmissione al RENTRI. Nel campo annotazioni va riportata la dicitura: “FIR gestito in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026”. Va inoltre compilata e trasmessa via PEC la dichiarazione, entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione del degrado, allegando un'evidenza del problema riscontrato.
Il trasportatore deve infine comunicare al produttore o detentore il cambio di formato del FIR, dopo la cessazione del degrado e comunque senza ritardo. Su questo punto il decreto introduce un chiarimento tecnico, allineando la stessa regola anche nel precedente decreto n. 25 del 5febbraio 2026: la comunicazione va fatta usando il servizio di restituzione della copia del FIR cartaceo già previsto dal decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023, oppure il servizio dedicato disponibile in Area Operatori o tramite interoperabilità.
3. Il problema si verifica al momento dell'accettazione presso il destinatario
Se il destinatario non riesce a integrare o sottoscrivere il FIR digitale all'arrivo del rifiuto, può:
— integrare sulla stampa del FIR digitale i dati di propria competenza;
— apporre data e firma autografa;
— gestire il formulario secondo le modalità previste per il FIRcartaceo.
Anche in questa situazione: il cambio di formato va comunicato dal trasportatore al produttore o detentore dopo la cessazione del degrado, senza ritardo; sul FIR va riportata la dicitura prevista dal decreto; il destinatario deve compilare la dichiarazione e trasmetterla via PEC entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione del degrado, allegando un'evidenza del problema. Anche qui non si applicano gli obblighi di trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel FIR.
Cosa è importante ricordare
In caso di ricorso alle modalità emergenziali, è fondamentale:
— verificare e conservare l'evidenza del degrado generata dai sistemi RENTRI;
— utilizzare correttamente il FIR cartaceo o la stampa del FIRdigitale, a seconda della situazione;
— riportare sul formulario la dicitura specifica prevista dal decreto;
— compilare la dichiarazione prevista dall'Allegato 1;
— trasmetterla via PEC a dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione del degrado;
— conservare la documentazione, che potrà essere oggetto di verifica in occasione di controlli o ispezioni.
Il testo integrale dell'Allegato 1 al decreto direttoriale n.254/2026 è disponibile sul portale RENTRI.
Riferimenti normativi
- Decreto Direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026 e relativo Allegato 1 (modalità operative in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto del FIR digitale)
- Decreto Direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 (modalità operative in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI)
- Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026 (modalità operative in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI per la gestione del FIR digitale)
- Decreto Direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 (modalità operative di sottoscrizione e restituzione del FIR digitale)
- D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (disciplina del sistema RENTRI).




