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Aggiornamenti normativi

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea: entra in vigore la Legge 3 maggio 2019, n. 37

Il 16 aprile scorso il disegno di legge di delegazione europea è divenuto legge nel nostro paese. Si tratta della Legge 3 maggio 2019, n. 37, in vigore dal 26 maggio 2019, che ha mantenuto i riferimenti ambientali presenti nel ddl e ora confermati al Capo VII della Legge Europea 2018

di
Angela Cirillo
26 maggio 2019

La Legge 3 maggio 2019, n. 37 contiene al Capo VII diverse disposizioni che impattano sulla tutela ambientale ed in particolare in materia di combustibili esauriti e rifiuti radioattivi (art.18), RAEE (art.19), smaltimento degli sfalci e delle potature (art.20) e incentivi per impianti a biomasse, biogas e bioliquidi (art.21). Vediamoli nel particolare.

Combustibili esauriti e rifiuti radioattivi

Precisamente, l’art. 18 della Legge Europea 2018, su combustibili esauriti e rifiuti radioattivi, modifica il D. Lgs. 45/2014 (attuativo della direttiva 2011/70/EURATOM, che ha istituito un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi) inserendo l’art. 1 bis.

La modifica individua nei soggetti produttori di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e nei soggetti titolari di autorizzazioni per attività o impianti connessi alla gestione degli stessi, la responsabilità in via principale della sicurezza della gestione di tali materie radioattive. Se non sussistono tali soggetti, spiega il comma 2 del nuovo art. 1 bis al D. Lgs. n. 45/2014, è responsabile lo Stato in via sussidiaria, con esclusione dei casi riguardanti la restituzione di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o al fabbricante in territorio estero o la spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca al Paese dal quale proviene la fornitura o in cui sono stati fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.

Lo Stato resta responsabile dello smaltimento sicuro e responsabile delle materie radioattive prodotte nel territorio nazionale, compresi eventuali rifiuti qualificabili come sottoprodotti, definiti come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento (e sempre in via sussidiaria rispetto agli altri soggetti obbligati) anche nel caso (comma 3) di spedizione di rifiuti radioattivi o combustibile esaurito in uno Stato dell’UE o in un Paese terzo per il trattamento o il ritrattamento. Se questi rifiuti vengono invece spediti in Italia (comma 4) per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità sussidiaria dello smaltimento è dello Stato membro dell’Unione europea o del Paese terzo dal cui territorio tali materie radioattive sono state spedite.

RAEE

L’art. 19 è dedicato ai RAEE e interviene sul decreto 49/2014, ai fini di dare una corretta attuazione alla direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

In particolare, tale decreto prevede che – a decorrere dal 26 maggio 2019 – i produttori e i terzi che agiscono in loro nome trasmettano annualmente e gratuitamente all'ISPRA – che si occupa di monitorare il raggiungimento del tasso di raccolta – i dati relativi ai RAEE (art. 14, comma 3):

a) ricevuti presso i distributori;
b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento;
c) oggetto di raccolta differenziata.

Sfalci e potature

Modifiche anche per la normativa ambientale di cui al decreto 152/2006 (conosciuto come Testo Unico Ambientale), ritoccato per quanto riguarda le esclusioni dal campo di applicazione delle norme. Precisamente, l’art. 20 della Legge Europea 2018 riscrive la parte dell’art. 185 del Testo Unico Ambientale sull'esclusione di sfalci e potature (lett. f), che dal 26 maggio 2019 contempla:

“la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente ne’ mettono in pericolo la salute umana” .

Impianti a biomasse, biogas e bioliquidi

Da ultimo, l’art. 21 dispone l’abrogazione delle disposizioni contenute agli artt. 149, 150 e 151 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che conteneva disposizioni sull'estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi.

Al comma 149 si stabiliva per gli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili (che hanno cessato al 1° gennaio 2016, o cessano entro il 31 dicembre 2018, di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta), il diritto di fruire, fino al 31 dicembre 2021 o per cinque anni dal rientro in esercizio degli impianti, di un incentivo sull'energia prodotta.

I successivi commi 150 e 151 indicavano modalità e condizioni di questo incentivo (che era pari all'80 per cento di quello riconosciuto dal DM 6 luglio 2012 agli impianti di nuova costruzione di pari potenza); entro il 31 dicembre 2018 gli esercenti dovevano comunicare al MISE le autorizzazioni di legge possedute per l’esercizio dell’impianto, la perizia asseverata di un tecnico attestante il buono stato di uso e di produttività dell’impianto e il piano di approvvigionamento delle materie prime e gli altri elementi necessari per la notifica alla Commissione europea del regime di aiuto.

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Per leggere il testo completo della legge sulla Gazzetta Ufficiale clicca qui.

L'autore

Angela si occupa di Comunicazione Web, Produzione di contenuti Creativi e Digitali e Direzione Editoriale Blog. Dal 2018 al 2021 è stata Responsabile della Comunicazione Aziendale e di Sensibilizzazione per l'Infanzia e Direttore Editoriale DIFE Magazine per Dife SpA.

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