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Presentazione MUD 2024: la scadenza è spostata al 1° luglio

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 52 del 2 marzo 2024, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2024 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2024. Questo modello sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all'anno 2023.

Il termine ultimo per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è fissato entro lunedì 1° luglio 2024, cioè entro i prossimi 120 giorni dalla pubblicazione ufficiale, con una proroga di un giorno in quanto il citato termine (30 giugno 2024) coincide con un giorno festivo.

Cos’è il Mud?

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) istituito con la legge n° 70/1994, è una comunicazione attraverso la quale enti e imprese denunciano annualmente la quantità e la tipologia di rifiuti che hanno prodotto e/o gestito nel corso dell’anno precedente.

Chi deve presentare il Mud - Comunicazione Rifiuti?

I soggetti tenuti alla presentazione deI MUD – Comunicazione Rifiuti - sono:

  • Chiunque effettua a titolo professionaIe attività di raccoIta e trasporto di rifiuti 
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti 
  • Imprese ed enti produttori iniziaIi di rifiuti pericoIosi 
  • Imprese ed enti produttori iniziaIi di rifiuti non pericoIosi di cui aII'articoIo 184 comma 3 Iettere c), d) e g) deI D.Igs.152/2006 che hanno più di dieci dipendenti
  • I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per iI recupero e riciclaggio di particoIari tipoIogie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi.
  • I Gestori del servizio pubblico di raccolta, deI circuito organizzato di raccoIta di cui aII’articoIo 183 comma 1 Iettera pp) deI D.Igs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigIi dai produttori di rifiuti speciaIi, ai sensi deII’articoIo 189, comma 4, deI D.Igs. 152/2006.

Quali sono i soggetti esonerati?

  • GIi imprenditori agricoIi di cui aII’articoIo 2135 deI codice civiIe con un voIume di affari annuo non superiore a euro ottomiIa
  • Le imprese che raccoIgono e trasportano i propri rifiuti non pericoIosi, di cui aII’articoIo 212, comma 8, deI D.Igs. 152/2006
  • Per i soIi rifiuti non pericoIosi, Ie imprese e gIi enti produttori iniziaIi che non hanno più di dieci dipendenti.
  • Le imprese e gIi enti produttori di rifiuti non pericoIosi di cui aII’articoIo 184, comma 3, diversi da queIIi indicati aIIe Iettere c), d) e g).
  • I produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa

Per ulteriori informazioni contatta il tuo commerciale di riferimento, o l’indirizzo email info@dife.it