Dopo aver analizzato le operazioni di recupero (R), è utile soffermarsi anche sulle operazioni di smaltimento, indicate dalla lettera D seguita da un numero. Queste sigle identificano in modo preciso le modalità attraverso cui un rifiuto viene eliminato, in assenza di alternative di recupero.
Le operazioni D sono definite nell'Allegato B alla Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 e rappresentano azioni finalizzate all’eliminazione definitiva dei rifiuti, nel rispetto delle norme ambientali e sanitarie.
La differenza tra recupero e smaltimento
Mentre le operazioni R puntano alla valorizzazione del rifiuto come risorsa, le operazioni D vengono applicate quando il rifiuto non è tecnicamente o economicamente recuperabile, oppure quando le sue caratteristiche lo rendono non idoneo al riutilizzo.
Conoscere la differenza tra le varie operazioni D è essenziale per:
- rispettare gli obblighi normativi;
- scegliere impianti autorizzati in modo corretto;
- compilare correttamente i documenti di trasporto e registrazione;
- evitare sanzioni e criticità gestionali.
Le operazioni di smaltimento D1–D15: panoramica e significato
D1 – Deposito su o nel suolo (discarica)
Conferimento del rifiuto in discarica controllata. È la forma più comune di smaltimento, riservata ai rifiuti per i quali non è possibile alcun recupero.
D2 – Trattamento in ambiente terrestre
Iniezione controllata di rifiuti nel sottosuolo. Applicabile a rifiuti liquidi o fangosi, secondo specifiche autorizzazioni.
D3 – Iniezione in profondità
Smaltimento mediante iniezione in pozzi profondi, cavità naturali o geologiche. Tecnica rara e regolata in modo molto restrittivo.
D4 – Lagunaggio
Confinamento di rifiuti liquidi o fanghi in bacini artificiali per decantazione. Può costituire un trattamento preliminare.
D5 – Messa in cumulo controllato
Accumulo dei rifiuti su suolo impermeabilizzato, con sistemi di raccolta del percolato. Utilizzato per determinati rifiuti non pericolosi.
D6 – Scarico in ambiente acquatico (esclusi mari e oceani)
Immissione in laghi, fiumi o altri bacini idrici. Ammessa solo per specifiche tipologie di rifiuto liquido e secondo autorizzazioni ambientali.
D7 – Scarico in mare o oceano (compresi i fondali)
Pratica generalmente vietata, consentita solo in casi eccezionali e sotto rigido controllo normativo.
D8 – Trattamento biologico non finalizzato al recupero
Processi biologici che rendono il rifiuto meno pericoloso o più facilmente gestibile, ma che non comportano un recupero di materia o energia.
D9 – Trattamento fisico-chimico non finalizzato al recupero
Trattamenti come neutralizzazione, precipitazione o separazione chimica. Utilizzati per stabilizzare o ridurre la pericolosità del rifiuto.
D10 – Incenerimento a terra
Distruzione del rifiuto tramite combustione, senza recupero di energia. È l’opposto dell’operazione R1.
D11 – Incenerimento in mare
Non più ammesso a livello normativo. Restano in vigore solo alcune autorizzazioni storiche, ormai in via di dismissione.
D12 – Deposito preliminare
Fase temporanea in cui i rifiuti sono stoccati in attesa di una delle operazioni da D1 a D11. Non va confuso con il deposito temporaneo presso il produttore.
D13 – Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D12
Operazioni di raggruppamento, consolidamento o miscela dei rifiuti effettuate prima dello smaltimento vero e proprio (es. trasferimento da piccoli contenitori a cisterne più grandi). Non comportano alcuna trasformazione del rifiuto, ma servono a ottimizzare la successiva operazione di smaltimento.
L’operazione D13 consiste nel raggruppare o consolidare i rifiuti prima che siano sottoposti a un’altra operazione di smaltimento vera e propria (ad esempio incenerimento, discarica, trattamento chimico, ecc.).Non rappresenta quindi uno smaltimento definitivo, ma una fase intermedia, ad esempio:• Raccolta in un impianto di stoccaggio intermedio• Messa in cassoni o contenitori diversi prima del successivo trattamento• Consolidamento di rifiuti per ottimizzare il trasporto verso un impianto di smaltimento finale”
D14 – Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D13
Interventi di preparazione finalizzati a rendere il rifiuto idoneo per lo smaltimento successivo, come l’omogeneizzazione, la selezione manuale o la riduzione volumetrica (es. compattazione). Anche in questo caso non si configura alcun recupero di materia o energia.
D15 – Deposito in attesa di una delle operazioni da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, presso il luogo di produzione)
Stoccaggio dei rifiuti presso impianti autorizzati, in attesa che vengano avviati a una delle operazioni di smaltimento elencate. Si distingue dal deposito preliminare (D12) perché può includere anche la fase successiva alla raccolta e non si svolge necessariamente presso il produttore del rifiuto.
Considerazioni normative e operative
Non tutte le operazioni D sono consentite in ogni contesto: molte di esse, come lo scarico in mare o il lagunaggio, sono oggi fortemente limitate o vietate. La scelta dell’operazione corretta dipende da vari fattori: codice CER, pericolosità, stato fisico del rifiuto, impianti disponibili e autorizzazioni specifiche.
Una classificazione errata può comportare sanzioni, responsabilità amministrative e penali, oltre a rischi ambientali.